(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I n. 12 del 4 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIRUGIRA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) 1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport), dopo le parole «civili e militari» sono inserite le seguenti: «, previa autorizzazione delle rispettive autorita' centrali del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, competenti in materia». 2. La rubrica dell'art. 32 della legge regionale n. 40/2009 e' sostituita dalla seguente: «Requisiti degli impianti. Apertura ed esercizio». 3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 40/2009, le parole: «per il rilascio delle autorizzazioni;» sono sostituite dalle seguenti: «e le procedure per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attivita' in luogo delle autorizzazioni;». 4. Alla lettera c) del comma 3, le parole: «delle autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio dell'attivita'». 5. Al comma 5 dell'art. 32 della legge regionale n. 40/2009, le parole: «ad autorizzazione rilasciata dal comune, previo accertamento delle seguenti condizioni:» sono sostituite dalle seguenti: «a dichiarazione di inizio attivita' attestante il possesso dei seguenti requisiti:». 6. Il comma 6 dell'art. 32 della legge regionale n. 40/2009 e' sostituito dal seguente: «6. I titolari degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attivita', apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste, che deve, tra l'altro, indicare le attivita' svolte, nonche' il numero e il profilo minimo funzionale delle stesse in relazione al massimo di praticanti compresenti nell'impianto». 7. Al comma 7 dell'art. 32 della legge regionale n. 40/2009, le parole: «L'autorizzazione e' sospesa o revocata» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio dell'attivita' e' sospeso o revocato». 8. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 40/2009 le parole «ovvero non sia stato superato l'esame finale di cui la comma 2» sono soppresse. 9. Il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 40/2009 e' sostituito dai seguenti: «2. L'esame e' superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni di cui al comma 1. E' ammesso alla sezione culturale chi ha superato sia la sezione tecnica sia quella didattica. 2-bis. Il candidato che non abbia superato l'esame finale di cui al comma 2 puo' essere ammesso a sostenere nuovamente l'esame in una delle due sessioni immediatamente successive senza obbligo di frequenza ai corsi di cui al comma 1 dell'art. 35. Il mancato superamento della prova d'esame della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione della stessa». 10. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2009 dopo le parole: «medicina dello sport» sono aggiunte le seguenti: «, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza,». 11. L'art. 43 della legge regionale n. 40/2009 e' abrogato. 12. Il comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 40/2009 e' sostituito dal seguente: «1. Chiunque gestisca un impianto di cui all'art. 32, comma 1, in assenza della presentazione della dichiarazione prevista al comma 5 del medesimo articolo, e' soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 fatta salva la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto». 13. Il comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 40/2009 e' sostituito dal seguente: «3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 376/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ai gestori degli impianti di cui all'art. 32, comma 5, che commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego e' considerato doping a norma dell'art. 1 della medesima legge, il comune applica la sanzione amministrativa della chiusura dell'impianto e della decadenza dal diritto ad esercitare l'attivita'». 14. La lettera b) del comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 40/2009 e' abrogata. 15. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 40/2009 la parola «autorizzare» e' sostituita dalla seguente: «disporre». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 3 agosto 2010 BURLANDO