(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 43/I-II del 26 ottobre 2010) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta provinciale; 
    Visto l'art. 54, comma 1, punto  1),  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
    Visto l'art. 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n.  7,  il
cui comma 2  consente  alla  Giunta  provinciale  di  provvedere  con
regolamento a determinare criteri e modalita' di  autorizzazione  per
lo svolgimento di incarichi extralavorativi da  parte  di  dipendenti
provinciali; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1913  di  data
20  agosto  2010  avente  per  oggetto  «Modifiche  al  decreto   del
Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998,  n.  39-111/Leg
concernente Autorizzazioni allo svolgimento di attivita' e  incarichi
compatibili con il rapporto di pubblico impiego presso  la  Provincia
autonoma  di  Trento  e  anagrafe  degli  incarichi  dei   dipendenti
provinciali e degli enti funzionali», 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Modificazioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta
             provinciale 30 novembre 1998, n. 39-111/Leg 
 
    1. All'art. 2 del D.P.G.P. n. 39-111/Leg del 1998 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) alla fine del comma 2  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:
«Sono inoltre consentite, previa autorizzazione e  nel  rispetto  dei
criteri   stabiliti   dalla   Giunta   provinciale,   attivita'    di
collaborazione nell'ambito di imprese di carattere familiare, purche'
siano compatibili con  il  rapporto  di  lavoro  e  quest'ultimo  sia
prestato a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento di
quello prestato a tempo pieno.»; 
      b) alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole:  «La
Giunta provinciale puo' inoltre autorizzare il  possesso  di  partita
I.V.A.  per  l'esercizio  di  altre  attivita',  se  praticate  senza
utilizzare lavoro altrui o senza  specifiche  strutture  immobiliari,
purche' compatibili con il rapporto  di  lavoro  e  quest'ultimo  sia
prestato a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento di
quello prestato a tempo pieno e nei limiti  di  fatturato  e  reddito
imponibile da essa fissati in  misura  comunque  non  superiore  alla
meta'  della  retribuzione   annua   lorda   relativa   alla   figura
professionale rivestita.».