(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto adige n. 44/I-II del 2 novembre 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1749 del 25 ottobre 2010; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52 e' cosi' sostituito: «1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati i seguenti tipi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purche' non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti: impianti biogas 0,3 MW potenza nominale; impianto di riscaldamento da massa biologica 1,0 MW potenza nominale; impianti di cogenerazione a biomassa 1,0 MW potenza elettrica nominale; pannelli solari termici 30 m2 superficie pannelli (solo se tale superficie non puo' essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 su opere). 2. Impianti eolici ed impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, salva la valutazione di cui al comma 1. 3. Impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3,0 MW possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, salva la valutazione di cui al comma 1.».