(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto adige n. 44/I-II del 2 novembre 2010) 
 
  
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  1749  del  25
ottobre 2010; 
  
 
                                Emana 
 
  
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
    1. L'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della  Provincia  28
settembre 2007, n. 52 e' cosi' sostituito: 
    «1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati i seguenti tipi
di impianti per la produzione di energia da fonti  rinnovabili  salva
la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia  di  tutela
dei beni culturali, purche' non ostino prevalenti interessi pubblici,
a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali
degli impianti: 
      impianti biogas 0,3 MW potenza nominale; 
      impianto di riscaldamento da massa  biologica  1,0  MW  potenza
nominale; 
      impianti di cogenerazione a biomassa 1,0 MW  potenza  elettrica
nominale; 
      pannelli solari termici 30 m2 superficie pannelli (solo se tale
superficie non puo'  essere  autorizzata  ai  sensi  dell'art.  2  su
opere). 
    2.  Impianti  eolici  ed  impianti  geotermici   possono   essere
autorizzati  senza  limite  di  potenza  e  indipendentemente   dalla
destinazione urbanistica dell'area, salva la valutazione  di  cui  al
comma 1. 
    3. Impianti idroelettrici con potenza nominale media fino  a  3,0
MW possono essere autorizzati  indipendentemente  dalla  destinazione
urbanistica dell'area, salva la valutazione di cui al comma 1.».