(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 27 ottobre 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito
il Fondo di rotazione  regionale  per  gli  interventi  nel  comparto
agricolo, sue integrazioni e modifiche; 
    Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4  (Interventi  per  il
sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese  del
Friuli-Venezia Giulia.  Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte  di
Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99,  e
al parere motivato della Commissione delle Comunita'  europee  del  7
luglio 2004); 
    Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del  20
dicembre  2007,  pubblicato  sulla  Gazzetta  ufficiale   dell'Unione
europea, n. L 337 dei 21  dicembre  2007,  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore
(de minimis) nel settore della produzione dei prodotti agricoli; 
    Visto  il  regolamento  recante  la  definizione   dei   comparti
produttivi di intervento, i criteri e le modalita' per la concessione
di finanziamenti per il  rafforzamento  della  struttura  finanziaria
delle imprese di produzione di prodotti agricoli  previsti  dall'art.
3, commi da 12 a 15 della legge regionale 30  dicembre  2008,  n.  17
(legge finanziaria 2009), approvato con proprio decreto 29  settembre
2009, n. 0261/Pres.; 
    Visto  il  comma  4,  dell'art.  8,  del   proprio   decreto   n.
0261/Pres./2009 secondo il quale  ulteriori  finanziamenti  agevolati
per gli interventi di consolidamento non possono essere concessi alla
stessa impresa prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione,
da parte della Banca, del primo finanziamento agevolato; 
    Vista la comunicazione della Commissione (Quadro  di  riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
finanziaria  ed  economica)  pubblicata  sulla   Gazzetta   ufficiale
dell'Unione europea serie C n. 16/1 del 22 gennaio 2009; 
    Considerato che la predetta Comunicazione,  tenendo  conto  delle
circostanze  particolari  determinatesi  nel  contesto  della   crisi
finanziaria  e  delle   gravi   turbative   del   sistema   economico
internazionale,  definisce  criteri  e  modalita'  straordinari   per
l'adozione, da parte degli Stati membri,  di  misure  di  aiuto  alle
imprese  rispetto  alle  ordinarie  misure  di   aiuto   soggette   a
notificazione preliminare alla Commissione europea; 
    Viste le Comunicazioni della Commissione europea del 25  febbraio
2009, 31 ottobre  2009  e  15  dicembre  2009  recanti  modifiche  al
predetto quadro di riferimento temporaneo comunitario per  le  misure
di  aiuto  di  Stato  a  sostegno   dell'accesso   ai   finanziamento
nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
giugno 2009 (Modalita'  di  applicazione  della  Comunicazione  della
Commissione europea - quadro' di riferimento  temporaneo  comunitario
per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'accesso   al
finanziamento  nell'attuale  situazione  di  crisi   finanziaria   ed
economica); 
    Vista la decisione  n.  C(2009)4277  del  28  maggio  2009  della
Commissione europea, relativa all'Aiuto di  Stato  n.  N  248/2009  -
Italy; 
    Vista la decisione n.  C(2010)715  dei  1º  febbraio  2010  della
Commissione europea, relativa all'Aiuto di Stato n. N 706/2009 Italy; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  13
maggio 2010 (Modifiche al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  3  giugno  2009,  recante:   «Modalita'   di   applicazione
dell'applicazione della Commissione europea - quadro  di  riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
finanziaria ed economica»); 
    Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti  in
materia di sviluppo economico  regionale,  sostegno  al  reddito  dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici); 
    Visto il comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale  n.
4/2005, predetto, per il quale «Per le finalita' di cui ai comma 1  e
subordinatamente all'approvazione del regime di  aiuto  nazionale  da
parte della Commissione europea,  la  Giunta  regionale  individua  i
canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008  (Quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale  situazione  di
crisi finanziaria ed economica), in mento alle quali puo' darsi corso
a  misure  distinte  in  relazione  alla   tipologia   di   incentivi
individuati dalla normativa regionale,  anche  con  riferimento  agli
interventi per il  credito  agevolato  alle  attivita'  economiche  e
produttivi relativi ... (omissis)  ...  al  Fondo  di  rotazione  per
interventi nel settore  agricolo  di  cui  alla  legge  regionale  n.
80/1982»; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009,  n.
1433 che individua, tra i canali contributivi ai quali  si  applicano
le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del
17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo I della  legge
regionale n. 4/2005, con riserva di integrare l'elenco con  ulteriori
regimi; 
    Considerato che il 23 luglio 2010 una tromba d'ara di eccezionale
intensita' ha provocato ingenti danni alle colture ed alle  strutture
aziendali delle imprese agricole di alcuni comuni della provincia  di
Udine; 
    Considerato  altresi'  che  il  predetto  evento  calamitoso   ha
determinato un'ulteriore  accentuazione  dello  stato  di  sofferenza
delle imprese ricadenti nei comuni colpiti e gia' in difficolta'  nel
contesto generale di situazione di crisi finanziaria ed economica; 
    Ritenuto  pertanto,  in  considerazione   della   necessita'   di
garantire il massimo sostegno finanziario alle suddette  imprese,  di
predisporre un nuovo regolamento che, nel tener conto del  Quadro  di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato  a
sostegno dell'accesso al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di
crisi  finanziaria  ed  economica,  consenta  alle  imprese  medesime
l'accesso  ai  finanziamenti   di   cui   al   proprio   decreto   n.
0251/Pres./2009 secondo modalita' ed importi adeguati; 
    Rilevata altresi'  la  necessita'  di  consentire  alle  suddette
imprese gia' beneficiarie di  un  intervento  ai  sensi  del  proprio
decreto n. 0261/Pres./2009 di poter nuovamente accedere  ai  benefici
di cui al medesimo decreto; 
    Considerato che i suddetti finanziamenti sono concessi  a  titolo
di  aiuto  «de  minimis»,  secondo  quanto  previsto   dal   predetto
regolamento (CE) 1535/2007, tenuto altresi' conto del disposto di cui
agli articoli 2, 3, 8 e 9 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 3  giugno  2009  (Modalita'  di  applicazione  della
Comunicazione della  Commissione  europea  -  quadro  di  riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di   crisi
finanziaria ed economica), cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010; 
    Visto  il  Regolamento  di  organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti regionali approvato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto  l'art.   42   dello   Statuto   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2000 di  data  8
ottobre 2010  con  la  quale  la  Giunta  medesima  ha  approvato  il
«Regolamento recante la definizione di criteri  e  modalita'  per  la
concessione di finanziamenti per  il  rafforzamento  della  struttura
finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli,  ricadenti
nei comuni danneggiati dalla tromba d'aria del  23  luglio  2010,  in
attuazione dei comma 1-bis, dell'art. 12-bis, della legge regionale 4
marzo  2005,  n.  4  in  materia  di  piccole  e  medie  imprese  del
Friuli-Venezia Giulia e dei commi da 12  a  15,  dell'art.  3,  della
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)»; 
    Considerato  che  con  la  medesima   deliberazione   il   citato
regolamento e' stato individuato come canale contributivo ai quale si
applicano le condizioni della comunicazione della Commissione europea
del 17 dicembre 2008 (Quadro di  riferimento  temporaneo  comunitario
per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'accesso   al
finanziamento  nell'attuale  situazione  di  crisi   finanziaria   ed
economica); 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante la definizione di criteri e
modalita' per la concessione di finanziamenti  per  il  rafforzamento
della struttura finanziaria di  imprese  di  produzione  di  prodotti
agricoli, ricadenti nei comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23
luglio 2010, in attuazione dei comma 1-bis, dell'art.  12-bis,  della
legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in  materia  di  piccole  e  medie
imprese del Friuli-Venezia Giulia e dei commi da 12 a  15,  dell'art.
3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17  (Legge  finanziaria
2009),  nel  testo  allegato  al  presente   provvedimento   di   cui
costituisce parte integrate e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO