(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 
                       del 20 settembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Vista la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  41  (Sistema
integrato di interventi e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale); 
    Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82  (Accreditamento
delle strutture e  dei  servizi  alla  persona  del  sistema  sociale
integrato); 
    Visto il regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
giunta regionale 3 marzo 2010, n.  29/R  (Regolamento  di  attuazione
della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82  «Accreditamento  delle
strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato»); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
    1. L'art. 12 della legge regionale  n.  82/2009  prevede  che  le
strutture, i soggetti pubblici ed i  soggetti  privati  convenzionati
debbano    presentare    dichiarazione     sostituiva     ai     fini
dell'accreditamento entro centottanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del regolamento attuativo; 
    2. Ne consegue che entro tale data i sopraccitati soggetti devono
essere in grado di  dimostrare  il  possesso  di  tutti  i  requisiti
richiesti; 
    3. Ad una attenta valutazione risulta che  esistono  strutture  e
soggetti pubblici e privati  che  possono  non  essere  in  grado  di
acquisire nel termine prescritto la totalita' dei  requisiti  che  la
legge ed il regolamento attuativo richiedono; 
    4. La Regione Toscana vuole dare quindi la possibilita', per  chi
non fosse in possesso di tutti i requisiti previsti, di presentare al
comune un piano di adeguamento in cui indicare i  tempi  che  saranno
necessari per completare l'acquisizione dei requisiti  normativamente
richiesti; 
    5. Per evitare eccessive  dilazioni  temporali  del  processo  di
accreditamento e' previsto sia il termine del 31 dicembre 2010, entro
il quale presentare il  piano  di  adeguamento,  sia  il  termine  di
centottanta  giorni  dalla  presentazione  del  piano   stesso,   per
completare l'acquisizione dei requisiti prescritti; 
    6. Si prevede inoltre che, nel caso in cui  venga  presentato  il
piano di adeguamento, le convenzioni siano prorogate fino al  termine
previsto  dal  piano  stesso   per   l'acquisizione   dei   requisiti
prescritti; 
    7. Al fine di assicurare un'efficace ed uniforme  attuazione  del
sistema di  accreditamento  nel  territorio  regionale  e'  istituita
presso la giunta regionale  una  commissione  tecnica  regionale  con
funzioni di monitoraggio sull'attuazione della legge e di definizione
di eventuali proposte di miglioramento alla giunta regionale; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
    Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 82/2009 
 
    1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 28 dicembre  2009,  n.  82
(Accreditamento delle  strutture  e  dei  servizi  alla  persona  del
sistema sociale integrato), e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Commissione tecnica regionale per il monitoraggio  e
l'attuazione del sistema di accreditamento). - 1. E' istituita presso
la  giunta  regionale  la  commissione  tecnica  regionale   per   il
monitoraggio e l'attuazione del sistema di accreditamento, di seguito
denominata commissione. 
    2. La commissione e' composta da: 
      a) il direttore generale della direzione  regionale  competente
per materia o suo delegato; 
      b) il dirigente regionale del settore competente per materia; 
      c) un rappresentante delle commissioni multidisciplinari di cui
all'art. 17 e  seguenti  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento
di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.
41 «Sistema integrato di interventi  e  servizi  per  la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale»), designato da ciascun  coordinatore
di area vasta. 
    3. La commissione svolge le seguenti funzioni: 
      a) monitoraggio sull'attuazione della legge ed elaborazione  di
proposte di miglioramento alla  giunta  regionale;  a  tali  fini  la
commissione tiene conto delle risultanze dell'attivita' di  controllo
svolta dalle commissioni multidisciplinari di  cui  all'art.  17  del
decreto del Presidente della giunta regionale n. 15/R/2008; 
      b) proposte alla giunta regionale di linee guida  ed  indirizzi
tesi ad assicurare un'efficace ed uniforme attuazione del sistema  di
accreditamento da parte delle commissioni  multidisciplinari  di  cui
alla lettera a). 
    4. Ai componenti della commissione non compete alcuna indennita',
ne'  di  presenza  ne'  di  carica,  in  quanto  l'attivita'  rientra
nell'ambito delle funzioni istituzionali svolte dagli stessi. 
    5. Nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'art.  136  della
legge regionale 24 febbraio 2005,  n.  40  (Disciplina  del  servizio
sanitario regionale) e dell'art. 18 della legge regionale 24 febbraio
2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la  tutela
dei diritti  di  cittadinanza  sociale),  la  giunta  regionale  puo'
adottare le iniziative di miglioramento  del  sistema,  tenuto  conto
delle proposte formulate dalla commissione e previa informativa  alla
commissione  consiliare  competente  al  fine   di   acquisirne   gli
orientamenti.».