(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 
                        dell'11 ottobre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto; 
    Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle
funzioni amministrative in materia di progettazione,  costruzione  ed
esercizio degli sbarramenti di ritenuta  e  dei  relativi  bacini  di
accumulo); 
    Visto il parere favorevole del consiglio delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 29 luglio 2010; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
    1. L'attuale termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore
del regolamento attuativo della legge regionale n. 64/2009,  previsto
per la presentazione della denuncia di esistenza  e  per  l'eventuale
domanda  di  regolarizzazione,  e'  in  imminente  scadenza   ed   il
superamento  di  detto  termine  comporterebbe  l'applicazione  delle
relative sanzioni da parte della provincia, sia nei casi  di  mancata
presentazione, sia nei casi di presentazione oltre i termini; 
    2. Le province hanno manifestato alla Regione Toscana l'obiettiva
e generale difficolta' degli utenti al rispetto dei tempi prescritti,
in considerazione della mole di  adempimenti  richiesti  in  funzione
della presentazione della suddetta denuncia ed in considerazione  del
periodo estivo nel quale essi dovrebbero essere condotti; 
    3.  In  conseguenza  di  quanto   detto   sopra,   l'applicazione
automatica e massiva delle  sanzioni  per  il  mancato  rispetto  dei
termini, da un lato comporterebbe un aggravio  organizzativo  per  le
province nell'esecuzione dei  relativi  controlli  sulla  veridicita'
della documentazione, dall'altro sarebbe percepita dagli utenti  come
inutilmente  vessatoria,  disincentivando  la   presentazione   delle
denunce entro i termini; 
    4.  Si  rende  necessario  ed  opportuno  accogliere  la  proroga
richiesta sui termini entro cui presentare la denuncia  di  esistenza
ed allineare al nuovo  termine  individuato  anche  la  presentazione
della  domanda  di  sanatoria,  nei  casi  in  cui  ne  ricorrano   i
presupposti, in modo tale che il termine ultimo per la  presentazione
della denuncia di esistenza, che va comunque  presentata,  e  per  le
eventuali domande di regolarizzazione e sanatoria, coincidano; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 64/2009 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 5 novembre 2009,
n.  64  (Disciplina  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di
progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta
e dei relativi bacini di  accumulo),  le  parole  «entro  centottanta
giorni dalla predetta data di entrata in vigore  del  regolamento  di
attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2012». 
    2. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 64/2009  dopo
le parole «documentazione di  cui  al  comma  2,»  sono  aggiunte  le
seguenti: «contestualmente alla denuncia di esistenza». 
    3. Al comma 7 dell'art. 11 della legge regionale  n.  64/2009  le
parole «entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento di attuazione di cui  all'art.  14»  sono  sostituite
dalle seguenti: «contestualmente alla denuncia di esistenza».