(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
             Regione Lombardia n. 40 del 7 ottobre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche alla legge regionale 26/1993 in materia di protezione della
  fauna selvatica, tutela  dell'equilibrio  ambientale  e  disciplina
  dell'attivita' venatoria 
    1. Alla legge regionale 16 agosto  1993,  n.  26  (Norme  per  la
protezione della fauna selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria) sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      a) il comma 5 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
    «5. La Giunta regionale disciplina  il  soccorso,  la  detenzione
temporanea  e  la  successiva  liberazione  di  fauna  selvatica   in
difficolta' e individua, dandone adeguata pubblicita',  i  centri  di
recupero abilitati a ricevere tale fauna,  gestiti  da  enti  locali,
enti scientifici  o  da  associazioni  protezionistiche,  agricole  o
venatorie riconosciute.»; 
      b) il comma 5 dell'art. 25 e' sostituito dal seguente: 
    «5. L'autorizzazione per  la  caccia  da  appostamento  fisso  e'
rilasciata dalla provincia e  ha  validita'  per  dieci  anni,  salvo
revoca; la domanda deve essere corredata da  georeferenziazione  GPS,
ovvero da  planimetria  in  scala  1:10.000,  indicante  l'ubicazione
dell'appostamento, e dal consenso  scritto  del  proprietario  o  del
conduttore  del  terreno,   lago   o   stagno   privato   in   quanto
l'appostamento importi preparazione  del  sito  con  modificazione  e
occupazione stabile del terreno.»; 
      c) il comma 7 dell'art. 28 e` sostituito dal seguente: 
    «7. Ogni  cacciatore  ha  diritto  di  essere  socio  dell'ambito
territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui  ha
la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria
iscrizione,  anche   non   continuativa   negli   anni,   nell'ambito
territoriale di caccia o comprensorio alpino di residenza anagrafica,
attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il  31  marzo
di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota di  ammissione
nel termine del 31 marzo,  e'  possibile  l'iscrizione  entro  il  31
maggio con il pagamento della quota associativa maggiorata del  venti
per cento; decorso tale termine il pagamento della quota  associativa
e' maggiorato del quaranta per cento. Ogni  cacciatore  residente  in
Lombardia puo'  essere  socio  di  un  altro  ambito  territoriale  o
comprensorio alpino di  caccia  della  regione,  oltre  a  quello  di
residenza anagrafica. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  6  e
dall'art.  34,  comma  1,  lettera  c),  i  cacciatori  residenti  in
Lombardia,  gia'  iscritti  nella  stagione  precedente   ad   ambiti
territoriali o comprensori alpini di caccia della regione diversi  da
quello  di  residenza  anagrafica,  hanno  diritto  alla   permanenza
associativa, confermando la propria  iscrizione  attraverso  il  solo
pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. 
    Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche  qualora
la  provincia  modifichi  i  confini  o  l'estensione  degli   ambiti
territoriali o dei comprensori alpini.»; 
      d) il comma 6 dell'art. 33 e` sostituito dal seguente: 
    «6. Le domande di adesione agli ambiti territoriali di  caccia  o
ai  comprensori  alpini  di  caccia  della  regione   devono   essere
presentate nel periodo intercorrente tra il 1º marzo ed il  31  marzo
di ogni anno su modulo predisposto dalle province o suo facsimile.  I
termini di presentazione delle domande di adesione non  si  applicano
ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati nello  stesso
ambito territoriale o comprensorio alpino di  caccia  del  cacciatore
che li accompagna ai sensi dell'art. 44, comma 8. Nel caso in cui  il
neo cacciatore sia figlio o genitore del cacciatore che lo accompagna
acquisisce il diritto di permanenza associativa negli stessi luoghi e
nella  stessa  specializzazione  del  figlio  o   genitore   che   lo
accompagna.»; 
      e)  al  comma  1  dell'art.  43  sono  apportate  le   seguenti
modifiche: 
        1) alla lettera  e),  dopo  le  parole  «strade  poderali  ed
interpoderali,»    sono     aggiunte     le     seguenti:     «quelle
agro-silvo-pastorali,»; 
        2)  alla  lettera  f),  dopo  le  parole  «eccettuate  quelle
poderali ed interpoderali» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'
agro-silvo-pastorali».