(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 44 
                        dell'8 ottobre 2010) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
     Norme in materia di eliminazione delle carcasse di animali 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2005,  n.
3, e' abrogato. 
    2. L'art. 4  della  legge  regionale  9  marzo  2005,  n.  3,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 4. (Soggetto gestore delle operazioni). -  1.  La  gestione
delle operazioni  di  cui  all'art.  1  e'  svolta  dall'Associazione
regionale  allevatori  della  Sicilia  (A.R.A.S.),   quale   soggetto
estraneo alla produzione, previa stipula di apposita convenzione  con
l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari  sentito
l'Assessorato regionale della salute». 
    3. L'art. 5  della  legge  regionale  9  marzo  2005,  n.  3,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.   5.   (Modalita'   di   gestione).   -   1.    L'A.R.A.S.,
nell'espletamento  dell'incarico  di  gestione  di  cui  all'art.  4,
provvede, mediante contratti con imprese autorizzate  nel  settore  e
riconosciute dall'Assessorato regionale della salute ai  sensi  della
vigente normativa  comunitaria,  individuate  mediante  procedure  ad
evidenza pubblica,  ad  assicurare  la  raccolta,  il  trasporto,  il
deposito, la trasformazione, il coincenerimento o l'incenerimento dei
sottoprodotti di origine animale, cosi' come definiti dal Regolamento
(CE) n. 1774/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3  ottobre
2002, pubblicato in G.U.C.E. L 273 del 10 ottobre 2002, e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  tenendo  conto  di  eventuali   vincoli
sanitari. L'A.R.A.S. provvede inoltre  a  presentare  all'Assessorato
regionale  delle  risorse  agricole  ed  alimentari   un   rendiconto
consuntivo annuale dell'attivita' di raccolta ed  eliminazione  delle
carcasse di animali morti a giustificazione della spesa. I contributi
ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sono erogati per  il  tramite
dell'A.R.A.S. L'aiuto erogato e' interamente trasferito dall'A.R.A.S.
agli  allevatori  sotto  forma  di  rimborso   parziale   dei   costi
effettivamente sostenuti, secondo quanto definito all'art. 2». 
    4. Gli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 marzo 2005,  n.  3,
sono abrogati.