(Pubblicato nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 29 novembre 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria); Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera n) e 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale alle province sono conferite tutte le funzioni di cui all'art. 10, comma 1, della medesima legge, ivi comprese quelle in materia di finanziamento delle attivita' di gestione faunistica e miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia, prima svolte da tali enti in via transitoria; Visto l'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 che istituisce il fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi, di seguito denominato fondo, per le seguenti finalita': a) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato o accertato; b) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attivita' venatoria; c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di Bressane e Roccoli di cui all'art. 10 della legge regionale n. 29/1993, e successive modifiche; d) finanziamento di attivita' di gestione faunistico-ambientale delle riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale le disponibilita' del fondo sono assegnate alle province per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'art. 10, della medesima legge; Visto l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale il fondo e' ripartito fra le province nel rispetto dei criteri individuati con regolamento regionale; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 6/2008, ai sensi del quale ogni provincia provvede a ripartire le somme assegnate destinando una quota non inferiore al 70 per cento delle medesime all'indennizzo e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attivita' venatoria e qualora tale quota ecceda le richieste di indennizzo o l'effettiva possibilita' di prevenzione dei danni, le risorse residuali possono essere impiegate per le altre finalita' di cui al comma 1, dell'art. 10, della medesima legge; Visto, in particolare, l'art. 39, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 6/2008 che prevede l'individuazione dei criteri di riparto del fondo tra le province con regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'art. 10, comma 3, della medesima legge; Visto il regolamento recante criteri di ripartizione tra le province del fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), e per l'esercizio delle funzioni conferite in via transitoria alle province ai sensi dell'art. 40, comma 13, della legge regionale n. 6/2008, emanato con proprio decreto 25 novembre 2008, n. 0322/Pres.; Considerato che, al fine di addivenire ad una disciplina normativa conferente con le novita' portate dalle leggi regionali 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010) e 16 luglio 2010, n. 12 (assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) alla legge regionale n. 6/2008 in ordine, tra l'altro, all'assegnazione alle province della completa gestione del fondo, si rendono necessarie delle modifiche sostanziali e formali al regolamento vigente, tali da richiederne la sostituzione con un nuovo regolamento; Vista la deliberazione della giunta regionale dell'8 ottobre 2010, n. 1996, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante criteri di ripartizione tra le province del fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione degli articoli 10, comma 3, e 39, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)», ai fini dell'acquisizione dell'intesa del consiglio delle autonomie locali, sugli schemi di regolamenti sui criteri e le modalita' dei trasferimenti finanziari agli enti locali, prevista dall'art. 34, comma 1, lettera e), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia); Visto l'art. 34, commi 1, lettera e), e 2, lettera b), della legge regionale n. 1/2006 - come sostituito dall'art. 2, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), in vigore dal 28 ottobre 2010 - il quale, con riguardo ai trasferimenti finanziari agli enti locali, prevede che il consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nel caso di schemi di disegni di legge e il parere in merito agli schemi di regolamenti; Visto l'estratto del processo verbale n. 44/2010 della riunione del consiglio delle autonomie locali del 10 novembre 2010; Atteso che il consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema del regolamento approvato in via preliminare con deliberazione della giunta regionale n. 1996/2010, proponendo le modifiche all'art. 2 evidenziate nell'allegato A al citato estratto verbale; Precisato che, nella redazione del testo del regolamento de quo, approvato in via definitiva dalla giunta regionale con deliberazione n. 2342 del 18 novembre 2010, si e' ritenuto di accogliere tali modifiche; Rilevato che l'emanazione del presente regolamento riveste carattere d'urgenza, alla luce della necessita' di garantire, sin dall'esercizio finanziario corrente, la continuita' del finanziamento delle attivita' delle province correlate al conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 6/2008; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della giunta regionale 18 novembre 2010, n. 2342; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri di ripartizione tra le province del fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione degli articoli 10, comma 3, e 39, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO