(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
              - Parte I-II - n. 48 del 2 dicembre 2010) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
    Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20; 
    Visti i regolamenti regionali 6  dicembre  2004,  n.  15/R  e  10
ottobre 2005, n. 6/R; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 71-1144  del  30
novembre 2010 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Sostituzione del comma 2 dell'art. 8 
         del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento  regionale  6  dicembre
2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali  per  l'uso  di  acqua
pubblica «Legge regionale 5  agosto  2002,  n.  20»  e  modifiche  al
regolamento  regionale  29  luglio  2003,  n.  10/R  «Disciplina  dei
procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica»),  come
sostituito dall'art. 1 del regolamento regionale 14 dicembre 2009, n.
21/R, e' sostituito dal seguente: 
    «2. La disposizione di cui al comma  1  si  applica  alle  utenze
assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del
presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2012.».