(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I-II - n. 48 del 2 dicembre 2010) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20; Visti i regolamenti regionali 6 dicembre 2004, n. 15/R e 10 ottobre 2005, n. 6/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 71-1144 del 30 novembre 2010 Emana il seguente regolamento: Art. 1 Sostituzione del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R 1. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica «Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20» e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R «Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica»), come sostituito dall'art. 1 del regolamento regionale 14 dicembre 2009, n. 21/R, e' sostituito dal seguente: «2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2012.».