(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 18, il quale: 1) al comma 1, prevede che le revisioni ordinarie si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dalla Direzione e, per gli enti aderenti alle Associazioni, con un'attestazione di revisione rilasciata dall'Associazione stessa; 2) al comma 2, stabilisce che i certificati o le attestazioni di revisione di cui al predetto comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarita' gli accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 15 della legge regionale 27/2007; 3) al comma 3, dispone che con regolamento regionale e' determinata la validita' dei documenti di cui al predetto comma 1; Ritenuto di procedere all'emanazione dell'allegato Regolamento recante la disciplina in materia di validita' dei certificati e delle attestazioni di revisione cooperativa, in attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo); Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2010, n. 2347; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento recante la disciplina in materia di validita' dei certificati e delle attestazioni di revisione cooperativa, in attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO