(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale 
                  n. 50/I-II del 14 dicembre 2010) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
(Omissis); 
 
                                emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
    1. In attuazione degli articoli 59 e 60,  comma  1,  della  legge
provinciale 7 agosto 2006, n.  5  (legge  provinciale  sulla  scuola)
questo  regolamento  disciplina,  per  le   istituzioni   scolastiche
provinciali e paritarie del Trentino, i criteri e  le  modalita'  per
attuare: 
      a)  la  valutazione  degli  apprendimenti  e  della   capacita'
relazionale degli studenti; 
      b) la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti; 
      c) i passaggi da un percorso  all'altro  o  tra  indirizzi  del
medesimo percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione; 
      d) le forme di  raccordo  con  la  valutazione  degli  studenti
disciplinata dalla normativa statale. 
    2.  Per  i  fini  di  questo  regolamento  valgono  le   seguenti
definizioni: 
      a)  "capacita'  relazionale":  capacita'  dello   studente   di
assumere,  nell'ambito   dell'attivita'   scolastica,   comportamenti
corretti e responsabili nel rispetto delle regole,  delle  persone  e
delle cose, nonche' di partecipare in modo attivo e costruttivo  alla
vita della scuola; 
      b)  "giudizio  globale":   valutazione,   espressa   in   forma
discorsiva, della capacita' relazionale, dei processi e dei risultati
complessivi  di  apprendimento  dello  studente   del   primo   ciclo
d'istruzione; 
      c) "competenza": comprovata capacita' di  utilizzare,  in  modo
responsabile e autonomo, conoscenze, abilita' e capacita'  personali,
sociali e metodologiche in  situazioni  di  studio  e  in  esperienze
formative.