(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 50/I-II del 14 dicembre 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (Omissis); emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. In attuazione degli articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) questo regolamento disciplina, per le istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del Trentino, i criteri e le modalita' per attuare: a) la valutazione degli apprendimenti e della capacita' relazionale degli studenti; b) la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti; c) i passaggi da un percorso all'altro o tra indirizzi del medesimo percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione; d) le forme di raccordo con la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa statale. 2. Per i fini di questo regolamento valgono le seguenti definizioni: a) "capacita' relazionale": capacita' dello studente di assumere, nell'ambito dell'attivita' scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonche' di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola; b) "giudizio globale": valutazione, espressa in forma discorsiva, della capacita' relazionale, dei processi e dei risultati complessivi di apprendimento dello studente del primo ciclo d'istruzione; c) "competenza": comprovata capacita' di utilizzare, in modo responsabile e autonomo, conoscenze, abilita' e capacita' personali, sociali e metodologiche in situazioni di studio e in esperienze formative.