(Pubblicato nel Bollettino ufficiale - Parte prima 
          della Regione Molise n. 36 del 16 dicembre 2010) 
 
 
                            Premesso che: 
 
    Il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n.  272  del
23 novembre 2010; 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. L'art. 7  del  regolamento  regionale  8  giugno  1995,  n.  1
(Regolamento per  le  aziende  faunistico-venatorie  senza  scopo  di
lucro) e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  7  (Densita'  venatoria).  -  1.  Il  numero  massimo   di
cacciatori ammissibili al prelievo venatorio  nell'azienda  non  puo'
superare  quello  derivante  dal  calcolo  dell'indice  di   densita'
venatoria  per  gli  ambiti  territoriali  di  caccia  stabilito  dal
competente Ministero. 
    2. Il numero minimo di cacciatori  ammissibili  non  puo'  essere
inferiore al numero massimo, di cui al comma 1, diminuito del 25  per
cento. 
    3. Almeno il 40 per  cento  deve  essere  formato  da  cacciatori
residenti in Molise. Nel novero  non  vanno  inclusi  eventuali  soci
onorari, che comunque non possono superare le dieci unita'.».