(Pubblicato nel Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Molise n. 36 del 16 dicembre 2010) Premesso che: Il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 272 del 23 novembre 2010; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga il seguente regolamento: Art. 1 1. L'art. 7 del regolamento regionale 8 giugno 1995, n. 1 (Regolamento per le aziende faunistico-venatorie senza scopo di lucro) e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Densita' venatoria). - 1. Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo venatorio nell'azienda non puo' superare quello derivante dal calcolo dell'indice di densita' venatoria per gli ambiti territoriali di caccia stabilito dal competente Ministero. 2. Il numero minimo di cacciatori ammissibili non puo' essere inferiore al numero massimo, di cui al comma 1, diminuito del 25 per cento. 3. Almeno il 40 per cento deve essere formato da cacciatori residenti in Molise. Nel novero non vanno inclusi eventuali soci onorari, che comunque non possono superare le dieci unita'.».