(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 79 
                        del 1° dicembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n.  2  (disposizioni
  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della  regione
  Campania - legge finanziaria anno 2010) e 28 novembre 2008,  n.  16
  (misure straordinarie di razionalizzazione e  riqualificazione  del
  sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo). 
    1. Il comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio  2010,
n.  2  (disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   e
pluriennale della regione Campania, legge finanziaria anno 2010),  e'
abrogato. 
    2. Gli atti adottati in applicazione della  predetta  norma  sono
privi di effetti giuridici, ad eccezione degli atti adottati  per  le
farmacie istituite  in  deroga  al  criterio  demografico,  ai  sensi
dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362  (norme  di  riordino
del settore farmaceutico), per le quali non e' stata conclusa  alcuna
procedura amministrativa e per le quali restano validi i  decreti  di
soppressione gia' emessi. 
    3. Restano confermati i dispensari ordinari in funzione alla data
di entrata in vigore della presente legge nei comuni, nelle  frazioni
e nei centri abitati ove le particolari condizioni del  territorio  o
della dislocazione  della  popolazione  non  consentono  la  efficace
assistenza farmaceutica per l'impossibilita' di istituire farmacie in
base alle leggi vigenti. 
    4. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 28  novembre
2008,  n.   16   (misure   straordinarie   di   razionalizzazione   e
riqualificazione del sistema sanitario regionale per il  rientro  dal
disavanzo), e' aggiunto il seguente: 
    «5. Nelle more dell'accreditamento istituzionale delle  strutture
sanitarie e socio-sanitarie,  le  aziende  sanitarie  locali  possono
sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi  della  delibera
della giunta regionale della Campania n. 7301 del 31  dicembre  2001,
contratti  per  le   attivita'   di   cure   palliative   ai   malati
terminali-hospice.  La  giunta  regionale  provvede  all'approvazione
delle tariffe entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge».