(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Molise n. 38 del 31 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'art. 2, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: «c-bis) l'area costituita dalla Valle del Tammaro e dai rilievi che la delimitano, in quanto contesto dei piu' rilevanti valori archeologici emergenti dal territorio regionale.»; b) all'art. 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'allegato 3, lettera f), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», costituiscono aree e siti non idonei alla installazione di impianti eolici le aree e i beni di notevole interesse culturale cosi' dichiarati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo»; c) all'art. 3, il comma 1 e' abrogato; d) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente articolo: «Art. 4-bis - 1. Se, in fase di attuazione del provvedimento di autorizzazione unica, il beneficiario non ottemperi alle prescrizioni ivi contenute o richiamate, ovvero che, contenute in leggi, regolamenti ed altri provvedimenti di carattere generale, comunque determinino vincoli alla realizzazione dell'opera o dell'attivita' autorizzate, l'autorizzazione stessa e' revocata. 2. L'autorizzazione unica puo' essere altresi' revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Alle revoche previste dal presente articolo provvede il Presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale, sulla base di istruttoria effettuata congiuntamente dai servizi regionali competenti per l'energia, la tutela dei beni ambientali e la tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, con procedimento che si svolga nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.».