(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima 
          della Regione Molise n. 38 del 31 dicembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. Alla legge regionale 7 agosto 2009, n.  22  (Nuova  disciplina
degli insediamenti degli impianti di produzione di energia  elettrica
da fonti  rinnovabili  nel  territorio  della  Regione  Molise)  sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
      a) all'art. 2,  comma  1,  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:
«c-bis) l'area costituita dalla Valle del Tammaro e dai  rilievi  che
la  delimitano,  in  quanto  contesto  dei  piu'   rilevanti   valori
archeologici emergenti dal territorio regionale.»; 
      b) all'art. 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente  comma:
«1-bis. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
all'allegato 3, lettera f), del decreto del Ministero dello  sviluppo
economico 10 settembre 2010 recante «Linee guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», costituiscono aree e
siti non idonei alla installazione di impianti eolici  le  aree  e  i
beni di notevole interesse culturale cosi' dichiarati ai sensi  della
parte seconda del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' gli  immobili  e  le
aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136
del medesimo decreto legislativo»; 
      c) all'art. 3, il comma 1 e' abrogato; 
      d) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente articolo: 
      «Art. 4-bis - 1. Se, in fase di attuazione del provvedimento di
autorizzazione unica, il beneficiario non ottemperi alle prescrizioni
ivi  contenute  o  richiamate,  ovvero  che,  contenute   in   leggi,
regolamenti ed altri provvedimenti di  carattere  generale,  comunque
determinino vincoli alla realizzazione  dell'opera  o  dell'attivita'
autorizzate, l'autorizzazione stessa e' revocata. 
    2. L'autorizzazione  unica  puo'  essere  altresi'  revocata  per
sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse  ovvero  nel  caso   di
mutamento  della  situazione  di  fatto  o   di   nuova   valutazione
dell'interesse pubblico  originario,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  21-quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    3. Alle  revoche  previste  dal  presente  articolo  provvede  il
Presidente della  giunta  regionale,  previa  conforme  deliberazione
della  giunta  regionale,  sulla  base  di   istruttoria   effettuata
congiuntamente dai servizi regionali  competenti  per  l'energia,  la
tutela dei beni ambientali e la  tutela  e  valorizzazione  dei  beni
culturali e  del  paesaggio,  con  procedimento  che  si  svolga  nel
rispetto dei principi di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni ed integrazioni.».