IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; 
    Visto il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche); 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni); 
    Vista la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4  (Autonomia
dell'Assemblea legislativa regionale); 
    Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
    Considerato quanto segue: 
      1. Con la recente modifica della l.r. 1/2009, si e' inteso dare
attuazione, nell'ambito regionale, ai principi introdotti dal  d.lgs.
150/2009,  c.d.  legge  Brunetta,  in  particolare,  in  materia   di
valutazione del personale e di esercizio dei poteri disciplinari; 
      2. Conseguentemente, occorre dare attuazione, anche nell'ambito
consiliare, ai  suddetti  principi  prevedendo  l'istituzione  di  un
organismo indipendente per la valutazione del personale,  che  potra'
essere individuato di comune intesa con la Giunta regionale oppure in
forma autonoma da parte del Consiglio  regionale,  rinviando  poi  la
concreta specificazione del modello di valutazione ad 
      un successivo regolamento interno del Consiglio stesso; 
      3.  Occorre  altresi'  prevedere   maggiori   attribuzioni   ai
direttori di area ed ai dirigenti, per le  rispettive  strutture,  in
ordine ai poteri sanzionatori per le violazioni  di  minore  entita',
precedentemente spettanti al segretario generale; 
      4. L'esigenza di  salvaguardare  l'autonomia  consiliare  rende
necessaria, per la difesa in giudizio del Consiglio regionale, per lo
svolgimento  della  consulenza  giuridico-legale   nonche'   per   lo
svolgimento  di  funzioni  di  risoluzione  extra  giudiziaria  delle
controversie facenti capo 
      ad organismi incardinati  presso  il  Consiglio  regionale,  la
costituzione di una struttura dedicata all'interno  del  segretariato
generale mentre, per l'esercizio della  rappresentanza  in  giudizio,
deve essere rimessa al Consiglio regionale la facolta'  di  ricorrere
all'Avvocatura regionale istituita presso la Giunta  regionale  od  a
legali esterni di fiducia; 
      5. L'attuazione di quanto indicato ai punti 2 e 4  e,  piu'  in
generale,  le  esigenze  di  supporto  scientifico   alle   attivita'
istituzionali del Consiglio regionale richiedono un adeguamento della
l.r. 4/2008 a quanto gia' previsto nella l.r. 1/2009  per  la  Giunta
regionale,  consentendo  direttamenteall'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio  regionale   di   decidere   l'affidamento   di   incarichi
professionali di particolare qualificazione, entro precisi limiti. 
    Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
             Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 4/2008 
 
    1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge  regionale  5  febbraio
2008, n.  4  (Autonomia  dell'Assemblea  legislativa  regionale),  le
parole: «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «puo'  avvalersi»
e sono aggiunte, in  fine,  le  parole:  «oppure  di  legali  esterni
incaricati.». 
    2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 4/2008 e'  aggiunto
il seguente: 
    «3 bis. Il Consiglio regionale istituisce  un'apposita  struttura
all'interno del segretariato generale per la  consulenza  in  materia
giuridico-legale, per  la  gestione  dei  rapporti  con  l'Avvocatura
regionale e con gli eventuali legali esterni incaricati  nonche'  per
lo svolgimento delle attivita' di risoluzione extra-giudiziale  delle
controversie attribuite alla competenza del Consiglio regionale o  di
organismi istituiti presso il Consiglio stesso.».