(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 61 del 29 dicembre 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 19, comma 1 dello Statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) disciplina: a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalita'; b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante; c) le ulteriori modalita' di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione delle risorse specifiche.