(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 
         al Bollettino ufficiale n. 61 del 29 dicembre 2010) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
    La  Commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'articolo 19, comma 1 dello Statuto regionale. 
 
                            LA PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10  della
legge regionale 29  luglio  2009,  n.  18  (Istituzione  del  Garante
regionale per l'infanzia e l'adolescenza) disciplina: 
      a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone  la
funzionalita'; 
      b) i requisiti professionali del personale addetto agli  uffici
del Garante; 
      c) le ulteriori modalita' di  funzionamento  degli  uffici  del
Garante e l'attribuzione delle risorse specifiche.