(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al Bollettino ufficiale 
          della Regione Umbria n. 59 del 15 dicembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. Ai sensi dell'art. 58,  comma  4,  della  legge  regionale  28
febbraio 2000, n.  13,  sono  autorizzati,  per  il  primo  trimestre
dell'anno finanziario 2011, l'accertamento  e  la  riscossione  delle
entrate, nonche' l'impegno e il pagamento  delle  spese,  sulla  base
delle previsioni del bilancio per  l'anno  2010,  limitatamente,  per
quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi  stanziamenti
e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia e' cessata con
il 31 dicembre 2010. 
    2.  Dalla  data  di  presentazione  al  Consiglio  regionale  del
bilancio per l'anno 2011 le autorizzazioni di cui  al  comma  1  sono
accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio. 
    3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di  impegno  e
di pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di spese finanziate da
assegnazioni statali o  comunitarie  a  destinazione  vincolata,  ivi
comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2011,
ai sensi del comma 6, dell'art. 82 della legge regionale n.  13/2000,
la  gestione  dei  relativi  stanziamenti  e'  autorizzata  senza  la
limitazione di cui al comma 1. 
    La presente legge e' dichiarata urgente ai  sensi  dell'art.  38,
comma 1  dello  Statuto  regionale  ed  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. 
 
      Perugia, 10 dicembre 2010 
 
                               MARINI