(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria 
                     n. 61 del 29 dicembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                            LA PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 
                        26 giugno 2009, n. 13 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge  regionale  26  giugno
2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la  pianificazione
e per il rilancio dell'economia attraverso  la  riqualificazione  del
patrimonio edilizio esistente), e' sostituito dal seguente: 
    «1. Per la  realizzazione  di  nuovi  edifici  che  ottengono  la
certificazione di sostenibilita' ambientale di  cui  al  disciplinare
tecnico approvato in attuazione del Titolo II della  legge  regionale
18  novembre  2008,  n.  17  (Norme  in  materia  di   sostenibilita'
ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), la potenzialita'
edificatoria stabilita in via ordinaria dallo  strumento  urbanistico
generale, dal piano attuativo o da  specifiche  normative  sul  lotto
oggetto di intervento, con esclusione  degli  interventi  nei  centri
storici, e' incrementata  del  venticinque  per  cento  nel  caso  di
edifici classificati in classe A, o del quindici per cento  nel  caso
di edifici classificati in classe B.». 
    2. Dopo il comma 1 dell'articolo  32  della  legge  regionale  n.
13/2009 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Nel caso di  edifici  esistenti  sui  quali  si  eseguono
interventi di ristrutturazione che conseguono  la  certificazione  di
sostenibilita' ambientale, gli  incrementi  di  cui  al  comma  1  si
applicano alla SUC esistente. Qualora l'edificio esistente ricade  in
zona agricola le percentuali di incremento di cui  al  comma  1  sono
applicate alla SUC di ampliamento  prevista  all'articolo  34,  commi
3-bis e 3 ter. 
    1-ter. Il comune, con proprio atto, da adottare entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
puo' escludere ulteriori  aree  dall'applicabilita'  della  normativa
premiale di cui ai commi 1 e 1-bis, o stabilire limiti  inferiori  di
incremento   delle   quantita'   edificatorie   in   ragione    delle
caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio.». 
    3. Dopo il comma 3 dell'articolo  32  della  legge  regionale  n.
13/2009 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  1  e  1-bis  prevalgono
sugli strumenti urbanistici comunali e sulle normative del PTCP.».