(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 61 del 29 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), e' sostituito dal seguente: «1. Per la realizzazione di nuovi edifici che ottengono la certificazione di sostenibilita' ambientale di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione del Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilita' ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), la potenzialita' edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nei centri storici, e' incrementata del venticinque per cento nel caso di edifici classificati in classe A, o del quindici per cento nel caso di edifici classificati in classe B.». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 13/2009 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso di edifici esistenti sui quali si eseguono interventi di ristrutturazione che conseguono la certificazione di sostenibilita' ambientale, gli incrementi di cui al comma 1 si applicano alla SUC esistente. Qualora l'edificio esistente ricade in zona agricola le percentuali di incremento di cui al comma 1 sono applicate alla SUC di ampliamento prevista all'articolo 34, commi 3-bis e 3 ter. 1-ter. Il comune, con proprio atto, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, puo' escludere ulteriori aree dall'applicabilita' della normativa premiale di cui ai commi 1 e 1-bis, o stabilire limiti inferiori di incremento delle quantita' edificatorie in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali del territorio.». 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale n. 13/2009 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali e sulle normative del PTCP.».