(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 80 del 10 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L'art. 8 della legge regionale 13 giugno 2003, n.12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), e' cosi' modificato: a) al comma 1 dopo le parole «La scuola regionale» sono aggiunte le seguenti «ha sede a Benevento e»; b) al comma 1 e' aggiunto il seguente «1-bis. La scuola e' amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti di cui due eletti dal consiglio regionale con voto limitato e da un consigliere regionale, nominato dal Presidente della Giunta regionale. che assume la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. La scuola regionale di polizia municipale forma ed addestra, mediante l'aggiornamento, agenti di polizia municipale con funzioni di polizia municipale turistica. Gli agenti di polizia municipale cosi' formati sono utilizzati dalle amministrazioni di appartenenza per il controllo degli itinerari turistici e per l'assistenza ai turisti.».