(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
              della Regione n. 80 del 10 dicembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
     1. L'art. 8 della legge regionale 13 giugno 2003, n.12 (Norme in
materia di polizia amministrativa regionale e locale e  politiche  di
sicurezza), e' cosi' modificato: 
      a) al comma  1  dopo  le  parole  «La  scuola  regionale»  sono
aggiunte le seguenti «ha sede a Benevento e»; 
      b) al comma 1 e' aggiunto il  seguente  «1-bis.  La  scuola  e'
amministrata da  un  consiglio  di  amministrazione  formato  da  tre
componenti di  cui  due  eletti  dal  consiglio  regionale  con  voto
limitato e da un consigliere regionale, nominato dal Presidente della
Giunta regionale. che assume la carica di Presidente del consiglio di
amministrazione. La scuola regionale di polizia municipale  forma  ed
addestra, mediante l'aggiornamento, agenti di polizia municipale  con
funzioni di polizia  municipale  turistica.  Gli  agenti  di  polizia
municipale cosi' formati sono  utilizzati  dalle  amministrazioni  di
appartenenza  per  il  controllo  degli  itinerari  turistici  e  per
l'assistenza ai turisti.».