(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Strarodinario 
          della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
    Inserimento dell'art. 19-bis alla legge regionale n. 135/1999 
 
    1. Dopo l'art. 19 della legge  regionale  n.  135/1999  (Norme  e
modalita' di esercizio del commercio al dettaglio su  aree  pubbliche
nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.  114)  e'  inserito  il  seguente  art.
19-bis: 
    «Art. 19-bis. (Occupazione abusiva  del  suolo  pubblico  per  le
attivita' commerciali non autorizzate). - 1. La Regione  persegue  la
salvaguardia del regolare esercizio del commercio su  aree  pubbliche
nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali  i
comuni si  attengono  nell'esercizio  delle  funzioni  amministrative
concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree  private
soggette a servitu' di pubblico passaggio. 
    2. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed  aree
pubbliche  e  private  soggette  a  servitu'  di  pubblico  passaggio
effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive».