(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Strarodinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 19-bis alla legge regionale n. 135/1999 1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 135/1999 (Norme e modalita' di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e' inserito il seguente art. 19-bis: «Art. 19-bis. (Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attivita' commerciali non autorizzate). - 1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio. 2. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitu' di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive».