(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Strarodinario 
          della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione Abruzzo, in conformita' alla normativa  comunitaria
ed alla legislazione  statale  e  nell'esercizio  delle  funzioni  di
propria competenza riconosce, promuove e tutela il ruolo economico  e
sociale dei cittadini in qualita' di consumatori ed utenti di beni  e
servizi di godimento individuale e collettivo. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Abruzzo promuove
tutte le forme associative fra i consumatori  e  gli  utenti  purche'
siano costituite e dirette democraticamente  e  svolgano  iniziative,
non riconducibili ad attivita' di natura privata con scopi di  lucro,
volte a tutelare i diritti di consumatori ed utenti. 
    Nell'esercizio delle funzioni di propria competenza,  la  Regione
persegue  tutti  quegli  obiettivi  atti  a   garantire   i   diritti
fondamentali dei consumatori e degli utenti quali: 
    a) diritto alla tutela della salute; 
    b) diritto  alla  sicurezza,  alla  qualita'  e  igienicita'  dei
prodotti,  dei  servizi  nonche'  dei  processi   produttivi   e   la
partecipazione agli stessi; 
    c) diritto ad usufruire di un ambiente  salvaguardato  attraverso
anche l'incentivazione  dello  sviluppo  sostenibile,  del  risparmio
energetico e della riduzione dell'impatto ambientale; 
    d)   diritto   ad    un'informazione    commerciale    veritiera,
comprensibile e verificabile su tutti i beni e servizi  di  godimento
individuale e collettivo; 
    e) diritto di  educazione  al  consumo  di  tutti  quei  prodotti
rispondenti  ai  criteri  dettati  dalla  normativa   comunitaria   e
nazionale  in  campo  di  inquinamento  ambientale,  trasparenza  dei
materiali impiegati nei processi  produttivi  dei  beni,  trasparenza
delle fasi produttive nei costi, luoghi  di  provenienza,  vendita  e
rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati nella produzione  degli
stessi; 
    f) diritto alla correttezza, trasparenza ed equita' nei  rapporti
contrattuali concernenti beni e servizi; 
    g)  diritto  alla  promozione,  al   sostegno   e   alla   libera
manifestazione dell'associazionismo democratico tra i  consumatori  e
gli utenti; 
    h) diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di
qualita', efficienza ed economicita'; 
    i) diritto  ad  usufruire  di  servizi  di  tutela  giudiziale  e
stragiudiziale trasparenti, imparziali e con tempistiche brevi; 
    l) diritto alla tutela dell'incolumita' personale; 
    m)  diritto  alla   partecipazione   e   alla   trasparenza   nei
procedimenti delle pubbliche amministrazioni; 
    n)   diritto   di   accesso   diretto   alla   giustizia    senza
intermediazione di tecnici; 
    o) diritto di informazione e di accesso gratuito a tutti gli atti
pubblici compreso le visure camerali; 
    p) tutti i diritti riguardanti i consumatori ed utenti  osservati
nella Costituzione  italiana,  e  nella  legislazione  comunitaria  e
nazionale non contemplati nella presente legge.