(Pubblicata nel Bpollettino ufficiale - Straordinario 
         della Regiopne Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Integrazioni alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 
 
    1. Dopo il titolo II della legge regionale 8 marzo  2005,  n.  24
(Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a
fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie)
e' inserito il seguente: 
 
                           «Titolo II-bis 
                    DISCIPLINA DEI TAPPETI MOBILI 
                  A VOCAZIONE TURISTICA O SPORTIVA 
 
    Art.  37-bis  (Definizioni).  -  1.  I  tappeti  mobili  che  non
necessitano  di  ancoraggi  fissi  al  suolo,  installati,  per   uso
sportivo, a servizio  di  aree  sciabili  autorizzate  ai  sensi  del
presente testo unico sono a tutti  gli  effetti  componenti  di  area
sciabile attrezzata e il loro esercizio al pubblico  e'  soggetto  ad
autorizzazione rilasciata dal  servizio  competente  della  direzione
regionale trasporti. 
    2. Per uso sportivo si intende l'utilizzo del tappeto mobile  per
lo svolgimento di sport di discesa praticati con  sci,  tavole,  bob,
slittini e gommoni, anche d'estate su piste con  fondo  in  materiale
sintetico di larghezza non inferiore a 1 metro. 
    Art. 37-ter (Procedimento di  autorizzazione).  -  1.  I  tappeti
mobili, di cui al presente titolo, devono presentare la marcatura  CE
ed essere conformi al decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  17
(Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e  che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori). 
    2. Ai fini dell'autorizzazione al pubblico esercizio, il  gestore
del tappeto mobile presenta al Servizio  competente  della  direzione
regionale trasporti la seguente documentazione: 
      a)  dichiarazione  CE   di   conformita'   resa   dalla   ditta
costruttrice ai sensi dell'art.  3,  comma  3,  lettera  e),  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; 
      b) atto legale dal quale risulti  la  disponibilita'  giuridica
dell'area su cui insiste il tappeto mobile; 
      c) progetto  composto  dalla  relazione  tecnica  illustrativa,
corografia  scala  1:5000,  planimetria   catastale   scala   1:4000,
riportanti il tracciato dell'impianto,  profilo  longitudinale  scala
1:500; 
      d) dichiarazione, resa, ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), dal gestore dell'impianto in ordine alla conformita'
del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie  vigenti  nel
territorio del comune interessato; 
      e)  copia  del  contratto  di  assicurazione  ai   fini   della
responsabilita' civile per danni subiti dagli utenti e dai terzi  per
fatti derivanti dalla gestione del tappeto mobile; 
      f) dichiarazione di impegno da parte del titolare di assicurare
durante l'esercizio al pubblico del tappeto  mobile  l'assistenza  di
due  agenti,  di  cui  uno  conducente,  debitamente  formati   sulle
condizioni di funzionamento e conduzione  secondo  il  manuale  d'uso
dell'impianto; 
      g) sono escluse dall'obbligo della dichiarazione di impegno  di
cui alla lettera f) le scuole di sci autorizzate ai sensi della legge
regionale 94/96 art. 18, titolari di tappeto mobile situato  in  area
attrezzata riservata all'insegnamento dello sci, chiusa al pubblico e
ad esclusivo uso degli utenti della scuola sci. 
    I maestri di sci dell'organico  della  scuola  sci  titolare  del
tappeto  mobile,  durante  lo  svolgimento  delle  lezioni,  sono   i
responsabili  della  sicurezza   all'interno   dell'area   attrezzata
riservata. 
    3. Il servizio competente  della  direzione  regionale  trasporti
rilascia l'autorizzazione entro il  termine  di  novanta  giorni  dal
ricevimento della domanda. 
    4. La polizza assicurativa con relativa quietanza di rinnovo,  la
dichiarazione di impegno di cui al comma 2,  lettera  f)  nonche'  la
dichiarazione  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 445/2000  dal  gestore  in  ordine  al  rispetto  delle
condizioni  stabilite  nel  manuale  d'uso  del  tappeto  mobile  con
riguardo alle manutenzioni e alle verifiche periodiche devono  essere
annualmente trasmesse al  medesimo  servizio  regionale  all'apertura
delle aree sciabili. 
    5.  L'esercizio  al  pubblico  di  un  tappeto  mobile  senza  la
prescritta  autorizzazione  comporta  l'immediata  interruzione   del
servizio e l'applicazione della sanzione amministrativa pari  a  euro
10.000,00. 
    6. Per quanto non previsto dal presente articolo,  si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del presente testo unico. 
    7.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si  applicano   sino
all'emanazione della normativa  tecnica  europea  e  della  normativa
statale in materia di tappeti mobili».