(Pubblicata nel Bpollettino ufficiale - Straordinario della Regiopne Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazioni alla legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 1. Dopo il titolo II della legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e' inserito il seguente: «Titolo II-bis DISCIPLINA DEI TAPPETI MOBILI A VOCAZIONE TURISTICA O SPORTIVA Art. 37-bis (Definizioni). - 1. I tappeti mobili che non necessitano di ancoraggi fissi al suolo, installati, per uso sportivo, a servizio di aree sciabili autorizzate ai sensi del presente testo unico sono a tutti gli effetti componenti di area sciabile attrezzata e il loro esercizio al pubblico e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal servizio competente della direzione regionale trasporti. 2. Per uso sportivo si intende l'utilizzo del tappeto mobile per lo svolgimento di sport di discesa praticati con sci, tavole, bob, slittini e gommoni, anche d'estate su piste con fondo in materiale sintetico di larghezza non inferiore a 1 metro. Art. 37-ter (Procedimento di autorizzazione). - 1. I tappeti mobili, di cui al presente titolo, devono presentare la marcatura CE ed essere conformi al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori). 2. Ai fini dell'autorizzazione al pubblico esercizio, il gestore del tappeto mobile presenta al Servizio competente della direzione regionale trasporti la seguente documentazione: a) dichiarazione CE di conformita' resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; b) atto legale dal quale risulti la disponibilita' giuridica dell'area su cui insiste il tappeto mobile; c) progetto composto dalla relazione tecnica illustrativa, corografia scala 1:5000, planimetria catastale scala 1:4000, riportanti il tracciato dell'impianto, profilo longitudinale scala 1:500; d) dichiarazione, resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal gestore dell'impianto in ordine alla conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel territorio del comune interessato; e) copia del contratto di assicurazione ai fini della responsabilita' civile per danni subiti dagli utenti e dai terzi per fatti derivanti dalla gestione del tappeto mobile; f) dichiarazione di impegno da parte del titolare di assicurare durante l'esercizio al pubblico del tappeto mobile l'assistenza di due agenti, di cui uno conducente, debitamente formati sulle condizioni di funzionamento e conduzione secondo il manuale d'uso dell'impianto; g) sono escluse dall'obbligo della dichiarazione di impegno di cui alla lettera f) le scuole di sci autorizzate ai sensi della legge regionale 94/96 art. 18, titolari di tappeto mobile situato in area attrezzata riservata all'insegnamento dello sci, chiusa al pubblico e ad esclusivo uso degli utenti della scuola sci. I maestri di sci dell'organico della scuola sci titolare del tappeto mobile, durante lo svolgimento delle lezioni, sono i responsabili della sicurezza all'interno dell'area attrezzata riservata. 3. Il servizio competente della direzione regionale trasporti rilascia l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. 4. La polizza assicurativa con relativa quietanza di rinnovo, la dichiarazione di impegno di cui al comma 2, lettera f) nonche' la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal gestore in ordine al rispetto delle condizioni stabilite nel manuale d'uso del tappeto mobile con riguardo alle manutenzioni e alle verifiche periodiche devono essere annualmente trasmesse al medesimo servizio regionale all'apertura delle aree sciabili. 5. L'esercizio al pubblico di un tappeto mobile senza la prescritta autorizzazione comporta l'immediata interruzione del servizio e l'applicazione della sanzione amministrativa pari a euro 10.000,00. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente testo unico. 7. Le disposizioni del presente titolo si applicano sino all'emanazione della normativa tecnica europea e della normativa statale in materia di tappeti mobili».