(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario 
          della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione del comma 4,  Art.  20-bis,  della  legge  regionale  n.
                              135/1995 
 
    1. Il comma 4 dell'art. 20-bis introdotto dall'art. 2 della legge
regionale 29 novembre 2010, n. 50 recante «Modifiche ed  integrazioni
alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 "Norme e  modalita'  di
esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio
della Regione Abruzzo a norme del titolo X del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114"» e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  agli
imprenditori agricoli, singoli o associati, di  cui  all'art.  4  del
decreto legislativo n. 228/2001 (Orientamento e  modernizzazione  del
settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5  marzo  2001,  n.
57) che esercitano l'attivita'  di  vendita  diretta,  ad  esclusione
degli imprenditori agricoli,  singoli  o  associati,  che  esercitano
l'attivita'  di  vendita  limitatamente  alla  vendita  diretta   dei
prodotti agricoli in forma itinerante,  come  previsto  dall'art.  9,
comma 3».