(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione del comma 4, Art. 20-bis, della legge regionale n. 135/1995 1. Il comma 4 dell'art. 20-bis introdotto dall'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2010, n. 50 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 "Norme e modalita' di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norme del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"» e' sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che esercitano l'attivita' di vendita diretta, ad esclusione degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attivita' di vendita limitatamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, come previsto dall'art. 9, comma 3».