(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario 
          della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Integrazioni alla legge regionale 7 novembre 1998, n. 124 
 
    1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 7 novembre  1998,  n.  124
(Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di  veicoli
o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  di  cui  alla
legge quadro n. 21 del 1992) sono aggiunti i seguenti articoli: 
    «Art. 7-bis (Commissione consultiva regionale).  -  1.  Ai  sensi
dell'art. 4, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro
per il trasporto di persone  mediante  autoservizi  pubblici  non  di
linea) e' istituita, presso  la  direzione  regionale  competente  in
materia di trasporti, la commissione consultiva regionale, di seguito
denominata "Commissione", che opera, attraverso il rilascio di pareri
e raccomandazioni, in riferimento all'esercizio dei servizi  pubblici
non  di  linea  e  all'applicazione  dei  relativi  regolamenti.   In
particolare, nel caso di mancata intesa fra  comuni  nel  cui  ambito
territoriale ricadono aeroporti aperti al traffico aereo  civile,  la
commissione rilascia apposito parere  ai  fini  della  decisione  del
Presidente della Regione. 
    2.  La  commissione,  costituita  con   delibera   della   giunta
regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia
di trasporti, dura in carica cinque anni ed e' composta: 
      a) dall'assessore regionale competente in materia di  trasporti
o da un suo delegato con funzioni di Presidente; 
      b)  dal  dirigente  del  servizio  competente  in  materia   di
trasporto pubblico regionale; 
      c) da un rappresentante designato  dall'Associazione  nazionale
comuni italiani, sezione Abruzzo; 
      d)  da  un  rappresentante  designato   dall'Unione   regionale
Province Abruzzesi; 
      e)  da  un  rappresentante  designato  dalle  associazioni   di
consumatori iscritte nel registro regionale previsto dalla  normativa
regionale vigente in  materia  di  tutela  dei  consumatori  e  degli
utenti; 
      f)  da  3   rappresentanti   designati   dalle   organizzazioni
confederali  nazionali   maggiormente   rappresentative   a   livello
regionale; 
      g) dai rappresentanti designati da ciascuna delle cooperative e
consorzi di operatori che svolgono attivita' in base  alla  legge  n.
21/1992 a livello regionale. 
    Art.  7-ter  (Funzionamento   della   commissione).   -   1.   La
commissione,  il  cui  segretario  e'  un  funzionario   dell'ufficio
regionale competente in materia di trasporto pubblico non di linea  o
un suo sostituto, e'  convocata  dal  Presidente  ed  e'  validamente
costituita in presenza della meta' piu' uno dei componenti. 
    2. I pareri e  le  raccomandazioni  sono  adottati  con  il  voto
favorevole della maggioranza dei presenti. A parita' dei voti prevale
quello del Presidente. 
    3.  La  commissione  puo'  disporre   l'audizione   delle   parti
interessate alla questione su cui e' chiamata ad esprimere il  parere
o la raccomandazione, di esperti nella materia e di chiunque  ritenga
utile ai lavori in virtu' della funzione esercitata. 
    4. Nel rispetto di quanto  previsto  nei  commi  da  1  a  3,  la
commissione   delibera   ulteriori   regole   necessarie    al    suo
funzionamento, purche' senza oneri finanziari a carico della Regione. 
    5.Sono esclusi compensi e rimborsi spese a carico  della  Regione
nei confronti dei componenti della commissione».