(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Veneto  n.  3
                        dell'11 gennaio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                           p r o m u l g a 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge  regionale  30  gennaio
1997, n. 5 e' cosi' sostituito: 
    "1. L'indennita' di carica  lorda  spettante  ai  componenti  del
Consiglio  regionale  e'  rapportata  al  sessantacinque  per   cento
dell'indennita'  lorda  liquidata  ai   componenti   del   Parlamento
nazionale.". 
    2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge  regionale  30  gennaio
1997, n. 5 e' cosi' sostituito: 
    "2. Spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni  sottoelencate
una indennita'  lorda  aggiuntiva,  rapportata  all'indennita'  lorda
liquidata ai componenti del Parlamento nazionale, cosi' determinata: 
      a) trentuno per cento per i Presidenti del  Consiglio  e  della
Giunta regionale; 
      b) ventidue  per  cento  per  i  Vicepresidenti  del  Consiglio
regionale e per il Vicepresidente della Giunta regionale; 
      c) diciotto  per  cento  per  gli  altri  membri  della  Giunta
regionale; 
      d) tredici per cento per i Consiglieri Segretari del  Consiglio
regionale, per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e
per i Presidenti dei Gruppi consiliari; 
      e)  nove  per  cento  per  i  Vicepresidenti  e  i  Consiglieri
Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, per i revisori dei
conti del Consiglio regionale  e  per  i  Vicepresidenti  dei  Gruppi
consiliari.". 
    3. Il comma  2-bis  dell'articolo  1  della  legge  regionale  30
gennaio 1997, n. 5, come aggiunto dal comma 1 dell'articolo 48  della
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 e' abrogato.