(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Veneto  n.  3
                        dell'11 gennaio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                           p r o m u l g a 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980,  n.  23
  "Contributi per il funzionamento  della  scuola  dell'infanzia  non
  statale" 
    1. L'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980,  n.  23,  e'
cosi' sostituito: 
    "Art. 2. - 1. L a Giunta regionale eroga annualmente contributi a
favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche  e  private  che,  ai
sensi   della   normativa   statale   vigente,   gestiscono    scuole
dell'infanzia non statali, determinati prioritariamente in rapporto: 
      a) al numero delle sezioni funzionanti; 
      b) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti; 
      c) al numero di alunni disabili per i quali  e'  indispensabile
l'insegnante di sostegno specializzato.".