(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 3 dell'11 gennaio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE p r o m u l g a la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale" 1. L'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23, e' cosi' sostituito: "Art. 2. - 1. L a Giunta regionale eroga annualmente contributi a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell'infanzia non statali, determinati prioritariamente in rapporto: a) al numero delle sezioni funzionanti; b) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti; c) al numero di alunni disabili per i quali e' indispensabile l'insegnante di sostegno specializzato.".