(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione  Trentino  -  Alto
                   Adige n. 4 del 25 gennaio 2011) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino
- Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana
con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, numero  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
    Vista la legge provinciale 23  agosto  1993,  n.  20  concernente
«Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore  di
territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento»; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3036  di  data
23 dicembre 2010 con la quale la Giunta provinciale ha  approvato  il
Regolamento concernente «Modifiche del decreto del  Presidente  della
Provincia 27 febbraio 2007, n.  3-83/Leg  recante  "Approvazione  del
regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto  1993,
n. 20 concernente Ordinamento della professione di guida  alpina,  di
accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella  provincia  di
Trento"»; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Modificazioni  dell'articolo  2  del  Decreto  del  Presidente  della
               Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 
 
    1. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della  Provincia  n.
3-83/Leg del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nel numero 3) della lettera a) del comma 2 dopo  le  parole:
«storia locale» sono aggiunte le seguenti: «e storia dell'alpinismo»; 
      b) al comma 4 dopo le parole: «il candidato che» sono  inserite
le seguenti: «ha superato il medesimo esame nei tre anni  antecedenti
la data di svolgimento della prova attitudinale o»; 
      c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  L'esame  scritto
si intende superato se il candidato ottiene un punteggio medio pari o
superiore a sei decimi.»; 
      d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  L'esame  pratico
si intende superato se il  candidato  ottiene  un  punteggio  pari  o
superiore a sei decimi nella media  complessiva  dei  voti  riportati
nelle prove d'esame.».