(Pullicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione commissioni consiliari speciali 1. Sono istituite, presso il consiglio regionale, le commissioni consiliari speciali in materia di «Federalismo fiscale e Roma capitale», «Sicurezza ed integrazione sociale, lotta alla criminalita'», «Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro» e «Giochi olimpici 2020 e grandi eventi». 2. La commissione Federalismo fiscale e Roma capitale ha il compito di promuovere indagine, studi e ricerche sugli effetti della legge 5 maggio 2009, n. 42. 3. La commissione sicurezza ed integrazione sociale, lotta alla criminalita' ha il compito di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche sulle cause del disagio sociale e sulle problematiche concernenti la sicurezza sociale, la corruzione, la lotta alla criminalita', con particolare riferimento alla penetrazione della criminalita' organizzata mafiosa nel territorio regionale, finalizzati alla redazione di una proposta di interventi a favorire l'integrazione sociale sul territorio e a contrastare fenomeni di devianza sociale. 4. La commissione sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro ha il compito di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro nonche' sulle cause delle malattie professionali, finalizzati alla redazione di una proposta di interventi volti al miglioramento delle condizioni lavorative nel territorio regionale. 5. La commissione Giochi Olimpici 2020 e grandi eventi ha il compito di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche inerenti allo svolgimento della XXXII edizione dei giochi olimpici estivi e la XVI edizione dei giochi paraolimpici del 2020 nonche' altri grandi eventi, finalizzati a valutare l'impatto che tali manifestazioni, in termini di opere infrastrutturali ed attivita' connesse, potranno avere sulla citta' di Roma e sull'intero territorio regionale, anche in funzione dello sviluppo strategico successivo dell'intera regione. 6. Le commissioni durano in carica fino alla fine della legislatura e si avvalgono delle strutture di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento dei lavori del consiglio regionale. 7. La costituzione delle commissioni avviene con le modalita' indicate dall'art.14, commi 2 e 3 e dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori del consiglio regionale.