(Pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 41/I-II del 12 ottobre 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 26-ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7) 1. L'art. 26-ter della legge provinciale n. 4 del 1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 26-ter (Disposizione transitoria). - 1. Ai fini della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico relativa alla centrale di San Floriano, interessante il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Provincia esprime l'intesa ai sensi dell'art. 36, comma 1, delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, nel rispetto di quanto previsto da questo articolo. 2. Per l'espressione dell'intesa prevista dal comma 1, la Provincia stipula con la Provincia autonoma di Bolzano un apposito accordo recante i contenuti previsti dall'art. 36, comma 1, delle norme di attuazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. In particolare, l'accordo prevede: a) la precisa identificazione delle risorse idriche e patrimoniali che formano oggetto della concessione, nonche' le modalita' di coordinamento procedurale; b) la ripartizione del canone demaniale e degli altri corrispettivi per l'uso delle acque a scopo idroelettrico, nonche' la previsione di misure compensative a carattere finanziario o di altra natura, anche con finalita' di riqualificazione ambientale e territoriale, al fine di ristorare i comuni territorialmente interessati, con particolare riguardo a quelli direttamente penalizzati dalla presenza dell'invaso; c) le misure e le opere di protezione civile a carico del concessionario, nonche' le modalita' e gli obblighi di manutenzione e di conservazione in stato di efficienza delle predette opere; d) la disciplina relativa al rilascio del deflusso minimo vitale, alla regolazione dei livelli d'invaso, alla tutela delle utenze sottese ed alla riserva di acque per usi futuri, nonche' l'applicazione delle misure di protezione civile a carattere eccezionale per le emergenze idriche; e) le modalita' d'uso, di conservazione e di miglioramento dei beni patrimoniali, nonche' i relativi oneri a carico del concessionario; f) le modalita' di ritiro dell'energia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale ed il riconoscimento della competenza della Provincia autonoma di Trento all'esercizio delle funzioni concessorie afferenti l'utilizzazione a fini energetici delle acque rilasciate come deflusso minimo vitale; g) ogni altro aspetto concernente i flussi informativi ed eventuali disposizioni relative ai rapporti fiscali. 3. Fino alla conclusione dell'intesa di cui ai commi 1 e 2, e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, il concessionario continua ad esercitare la derivazione ivi prevista sulla base dei titoli e della disciplina in essere alla predetta data.».