(Pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 41/I-II 
                        del 12 ottobre 2010) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Sostituzione dell'art. 26-ter della legge provinciale 6  marzo  1998,
  n. 4 (Disposizioni per  l'attuazione  del  decreto  del  Presidente
  della Repubblica 26 marzo 1977, n.  235.  Istituzione  dell'azienda
  speciale  provinciale  per  l'energia,   disciplina   dell'utilizzo
  dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi  dell'art.
  13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,  criteri  per
  la redazione del piano della  distribuzione  e  modificazioni  alle
  leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7) 
    1. L'art. 26-ter  della  legge  provinciale  n.  4  del  1998  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 26-ter (Disposizione  transitoria).  -  1.  Ai  fini  della
concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico relativa alla
centrale di San Floriano, interessante il territorio  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, la  Provincia  esprime  l'intesa  ai
sensi dell'art. 36, comma 1, delle  norme  di  attuazione  del  piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche  reso  esecutivo  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio  2006,  nel
rispetto di quanto previsto da questo articolo. 
    2.  Per  l'espressione  dell'intesa  prevista  dal  comma  1,  la
Provincia stipula con la Provincia autonoma di  Bolzano  un  apposito
accordo recante i contenuti previsti dall'art.  36,  comma  1,  delle
norme di attuazione del  piano  generale  per  l'utilizzazione  delle
acque pubbliche. In particolare, l'accordo prevede: 
      a)  la  precisa  identificazione  delle   risorse   idriche   e
patrimoniali  che  formano  oggetto  della  concessione,  nonche'  le
modalita' di coordinamento procedurale; 
      b)  la  ripartizione  del  canone  demaniale  e   degli   altri
corrispettivi per l'uso delle acque a scopo idroelettrico, nonche' la
previsione di misure compensative a carattere finanziario o di  altra
natura,  anche  con  finalita'  di  riqualificazione   ambientale   e
territoriale,  al  fine  di  ristorare  i   comuni   territorialmente
interessati,  con  particolare   riguardo   a   quelli   direttamente
penalizzati dalla presenza dell'invaso; 
      c) le misure e le opere  di  protezione  civile  a  carico  del
concessionario, nonche' le modalita' e gli obblighi di manutenzione e
di conservazione in stato di efficienza delle predette opere; 
      d) la disciplina  relativa  al  rilascio  del  deflusso  minimo
vitale, alla regolazione dei  livelli  d'invaso,  alla  tutela  delle
utenze sottese ed alla riserva  di  acque  per  usi  futuri,  nonche'
l'applicazione  delle  misure  di  protezione  civile   a   carattere
eccezionale per le emergenze idriche; 
      e) le modalita' d'uso, di conservazione e di miglioramento  dei
beni  patrimoniali,  nonche'  i   relativi   oneri   a   carico   del
concessionario; 
      f) le modalita' di ritiro dell'energia ai  sensi  dell'art.  13
dello statuto speciale ed il riconoscimento  della  competenza  della
Provincia autonoma di Trento all'esercizio delle funzioni concessorie
afferenti l'utilizzazione a fini energetici  delle  acque  rilasciate
come deflusso minimo vitale; 
      g) ogni altro  aspetto  concernente  i  flussi  informativi  ed
eventuali disposizioni relative ai rapporti fiscali. 
    3. Fino alla conclusione dell'intesa di cui ai commi  1  e  2,  e
comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
di questo articolo,  il  concessionario  continua  ad  esercitare  la
derivazione ivi prevista sulla base dei titoli e della disciplina  in
essere alla predetta data.».