(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 9 novembre 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 1 bis nella legge sul personale della Provincia 1. Dopo l'art. 1 della legge sul personale della Provincia e' inserito il seguente: «Art. 1 bis Ambiti della disciplina del rapporto di lavoro riservati alla legge e alla contrattazione collettiva 1. Sono regolate con legge oppure con atti normativi o amministrativi, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, le seguenti materie: a) le responsabilita' giuridiche relative ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative; b) gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della loro titolarita'; c) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; d) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; e) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza complessiva; f) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; g) ogni altra materia disciplinata direttamente da questa legge, ferma restando l'esclusione della disciplina prevista dal comma 2. 2. La contrattazione collettiva provinciale regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro.».