(Pubblicata nel  Supplemento  n.  1  al  Bollettino  ufficiale  della
                               Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 9 novembre 2010) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'art. 1 bis nella legge sul personale della Provincia 
 
    1. Dopo l'art. 1 della legge sul  personale  della  Provincia  e'
inserito il seguente: 
 
                             «Art. 1 bis 
 Ambiti della disciplina del rapporto di lavoro riservati alla legge 
                  e alla contrattazione collettiva 
 
    1.  Sono  regolate  con  legge  oppure  con  atti   normativi   o
amministrativi, sulla base della legge  o  nell'ambito  dei  principi
dalla stessa posti, le seguenti materie: 
      a) le responsabilita' giuridiche relative ai singoli  operatori
nell'espletamento di procedure amministrative; 
      b) gli organi, gli uffici e i modi di conferimento  della  loro
titolarita'; 
      c) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 
      d) i procedimenti di selezione per l'accesso  al  lavoro  e  di
avviamento al lavoro; 
      e) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza
complessiva; 
      f) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita'
tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e  i  casi  di  divieto  di
cumulo di impieghi e incarichi pubblici; 
      g) ogni  altra  materia  disciplinata  direttamente  da  questa
legge, ferma restando  l'esclusione  della  disciplina  prevista  dal
comma 2. 
    2.   La   contrattazione   collettiva   provinciale   regola   la
determinazione  dei  diritti  e   delle   obbligazioni   direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro.».