IL PRESIDENTE 
 
    Visti i Regolamenti CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
costituenti il pacchetto  igiene,  che  disciplinano  le  fasi  della
produzione, trasformazione e  distribuzione  degli  alimenti,  e,  in
particolare: 
    il Regolamento  (CE)  28  gennaio  2002,  n.  178/2002  il  quale
stabilisce i principi ed  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare  da  applicare   all'interno   dell'area   comunitaria   e
nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
    il  Regolamento  (CE)  29  aprile  2004,  n.  852/2004  il  quale
stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di  igiene  dei
prodotti alimentari destinate  a  tutti  gli  operatori  del  settore
alimentare; 
    il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n.  853/2004  il  quale  detta
norme specifiche in materia di igiene per  gli  alimenti  di  origine
animale; 
    Precisato che l'obiettivo fondamentale delle  norme  comunitarie,
sia  generali  che  specifiche,  riguardanti  l'igiene  dei  prodotti
alimentari e' quello di garantire un elevato livello di tutela  della
salute con riguardo alla sicurezza  degli  alimenti  lungo  tutta  la
catena alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; 
    Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.  1  del
su citato Regolamento CE n. 852/2004, sono escluse  dall'applicazione
delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari: 
    la produzione primaria  per  uso  domestico  privato  nonche'  la
preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli  alimenti
destinati al consumo privato; 
    la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti  primari
dal produttore al consumatore finale  o  a  dettaglianti  locali  che
forniscono direttamente il consumatore finale; 
    Rilevato, inoltre, che, analogamente, il su citato Regolamento CE
n.  853/2004,  relativo  ai  prodotti  di  origine  animale,  esclude
dall'ambito applicativo delle norme comunitarie in particolare: 
    la produzione, preparazione,  manipolazione  e  conservazione  di
alimenti destinati al consumo privato; 
    la fornitura diretta di piccoli quantitativi  dal  produttore  al
consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di dettaglio
o di somministrazione a livello locale che riforniscono  direttamente
il consumatore finale; 
    Precisato  che,  in  conformita'  ai  citati  Regolamenti  CE  n.
852/2004 e n. 853/2004: 
    per fornitura di piccoli quantitativi  devono  intendersi  quelle
attivita' che rappresentano  una  parte  modesta  e  marginale  della
produzione dell'azienda; 
    per livello locale deve intendersi il territorio della  provincia
in cui insiste l'attivita' produttiva o nel territorio delle province
contermini  in  modo  che  sia  valorizzato  il  legame  diretto  tra
l'azienda di origine ed il consumatore; 
    Richiamate le linee guida regionali applicative  del  Regolamento
CE n. 853/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale
n. 2564 del 19 novembre  2009,  laddove,  nel  precisare  gli  ambiti
applicativi della normativa comunitaria,  specificano,  tra  l'altro,
che non  sono  soggette  alle  disposizioni  regolamentari  anche  le
imprese del commercio al dettaglio, compresi  gli  agriturismi  e  le
aziende  agricole,  qualora  effettuino,  la  preparazione   e/o   la
trasformazione  di  prodotti  di   origine   animale   per   venderli
direttamente al consumatore  finale,  ad  altro  laboratorio  annesso
all'esercizio di commercio al dettaglio  od  ad  altro  esercizio  di
somministrazione in ambito locale; 
    Visto l'art. 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010,
n. 22 «Disposizioni per la formazione  del  bilancio  pluriennale  ed
annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede  che
«Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalita'
per la produzione, lavorazione, preparazione e  vendita  diretta,  in
ambito locale, da parte del produttore primario  al  consumatore,  di
piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che  stagionate,
nonche' di carni avicole e cunicole,  sia  fresche  che  trasformate,
ottenute  dall'allevamento  degli  animali  nella  propria   azienda,
denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di
tutela  ed  igiene  alimentare  previsti  dalla   vigente   normativa
comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari»; 
    Precisato che  la  disciplina  delle  piccole  produzioni  locali
detta, in particolare: 
    norme relative ai requisiti igienico - sanitari  con  riferimento
ai locali  di  lavorazione,  deposito  e  maturazione  dei  prodotti,
nonche' alla  lavorazione  dei  prodotti  medesimi,  affinche'  siano
rispettati  gli  obiettivi  di  tutela  della  salute   e   sicurezza
alimentare in coerenza alla normativa comunitaria; 
    le modalita' procedurali  per  l'avvio  dell'attivita'  da  parte
dell'operatore  alimentare  nonche'  altre  disposizioni  comuni   in
materia di procedure di autocontrollo e controllo ufficiale; 
    Precisato, altresi', che la suddetta disciplina: 
    riguarda esclusivamente i prodotti primari, anche  preparati  e/o
trasformati,  derivanti  dalla  produzione  primaria  della   propria
azienda a condizione che tale  attivita'  non  sia  svolta  in  forma
associata o che il produttore primario non partecipi o  svolga  anche
attivita' soggette a riconoscimento o registrazione  ai  sensi  delle
norme comunitarie di cui al pacchetto igiene; 
    richiede che tali produzioni siano quantitativamente  limitate  e
non entrino in alcun modo ne' nei circuiti della  commercializzazione
all'ingrosso, ne' in quelli  della  distribuzione  al  dettaglio,  ma
vengano ceduti direttamente al consumatore finale; 
    Ritenuto  di  emanare  il  Regolamento  per   la   disciplina   e
l'esercizio delle «Piccole produzioni locali» in attuazione dell'art.
8,  comma  40,  della  legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.   22
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale  ed  annuale
della Regione (Legge finanziaria 2011)»; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
    Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  68  del  20
gennaio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento per  la  disciplina  e  l'esercizio
delle "Piccole produzioni locali" in attuazione  dell'art.  8,  comma
40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22  "Disposizioni  per
la formazione del  bilancio  pluriennale  ed  annuale  della  Regione
(Legge  finanziaria  2011)"»   nel   testo   allegato   al   presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo  e  farlo  osservare
come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO