IL PRESIDENTE Visti i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il pacchetto igiene, che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare: il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare; il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Precisato che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del su citato Regolamento CE n. 852/2004, sono escluse dall'applicazione delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari: la produzione primaria per uso domestico privato nonche' la preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli alimenti destinati al consumo privato; la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale; Rilevato, inoltre, che, analogamente, il su citato Regolamento CE n. 853/2004, relativo ai prodotti di origine animale, esclude dall'ambito applicativo delle norme comunitarie in particolare: la produzione, preparazione, manipolazione e conservazione di alimenti destinati al consumo privato; la fornitura diretta di piccoli quantitativi dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale; Precisato che, in conformita' ai citati Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004: per fornitura di piccoli quantitativi devono intendersi quelle attivita' che rappresentano una parte modesta e marginale della produzione dell'azienda; per livello locale deve intendersi il territorio della provincia in cui insiste l'attivita' produttiva o nel territorio delle province contermini in modo che sia valorizzato il legame diretto tra l'azienda di origine ed il consumatore; Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 853/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2564 del 19 novembre 2009, laddove, nel precisare gli ambiti applicativi della normativa comunitaria, specificano, tra l'altro, che non sono soggette alle disposizioni regolamentari anche le imprese del commercio al dettaglio, compresi gli agriturismi e le aziende agricole, qualora effettuino, la preparazione e/o la trasformazione di prodotti di origine animale per venderli direttamente al consumatore finale, ad altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio od ad altro esercizio di somministrazione in ambito locale; Visto l'art. 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede che «Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalita' per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, da parte del produttore primario al consumatore, di piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che stagionate, nonche' di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda, denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di tutela ed igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari»; Precisato che la disciplina delle piccole produzioni locali detta, in particolare: norme relative ai requisiti igienico - sanitari con riferimento ai locali di lavorazione, deposito e maturazione dei prodotti, nonche' alla lavorazione dei prodotti medesimi, affinche' siano rispettati gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza alimentare in coerenza alla normativa comunitaria; le modalita' procedurali per l'avvio dell'attivita' da parte dell'operatore alimentare nonche' altre disposizioni comuni in materia di procedure di autocontrollo e controllo ufficiale; Precisato, altresi', che la suddetta disciplina: riguarda esclusivamente i prodotti primari, anche preparati e/o trasformati, derivanti dalla produzione primaria della propria azienda a condizione che tale attivita' non sia svolta in forma associata o che il produttore primario non partecipi o svolga anche attivita' soggette a riconoscimento o registrazione ai sensi delle norme comunitarie di cui al pacchetto igiene; richiede che tali produzioni siano quantitativamente limitate e non entrino in alcun modo ne' nei circuiti della commercializzazione all'ingrosso, ne' in quelli della distribuzione al dettaglio, ma vengano ceduti direttamente al consumatore finale; Ritenuto di emanare il Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle «Piccole produzioni locali» in attuazione dell'art. 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)»; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 20 gennaio 2011; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" in attuazione dell'art. 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)"» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO