(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 55 del 31 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Modifiche all'art. 5 della legge regionale 10/2010 Art. 2 - Modifiche all'art. 26 della legge regionale 10/2010 Art. 3 - Modifiche all'art. 43 della legge regionale 10/2010 Art. 4 - Abrogazioni Art. 5 - Entrata in vigore PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana; Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale); Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69); Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza); Considerato quanto segue: 1. La legge regionale 10/2010 ha introdotto una normativa organica in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, dando attuazione alla regolamentazione complessiva contenuta nel d.lgs. 152/06 come modificato dal d.lgs. 4/2008 e adeguando la regolamentazione stessa alla peculiarita' della realta' regionale; 2. Con il d.lgs. 128/2010 il legislatore nazionale e' nuovamente intervenuto sul d.lgs.152/06 modificandone, tra l'altro, la parte seconda concernente le procedure di valutazione in materia ambientale; 3. Tra gli interventi significativi riguardanti la disciplina della VAS, rilevano in particolare quelli finalizzati a: delimitare il campo di applicazione della VAS medesima, anche alla luce del principio di non duplicazione; la rimodulazione della definizione di «parere motivato» quale provvedimento obbligatorio, conclusivo del procedimento di VAS; l'introduzione del concetto di «livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate» quale parametro di valutazione per le modifiche di piani e programmi; 4. La legge risponde, quindi, al fine di adeguare prontamente le disposizioni della legge regionale 10/2010 alle modifiche intervenute, evitando cosi' l'insorgere di incertezze interpretative in ordine all'ambito di applicazione della disciplina di VAS e alle modalita' di svolgimento delle relative procedure; 5. Proprio per avere una pronta applicazione delle modifiche apportate dal d.lgs.128/2010, si prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 5 della legge regionale 10/2010 1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza) e' aggiunta la seguente: «b-bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3.». 2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' sostituita dalla seguente: «a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;». 3. La lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' sostituita dalla seguente: «b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;». 4. La lettera c) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' sostituita dalla seguente: «c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.». 5. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' inserito il seguente: «3-bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 e' effettuata secondo le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006». 6. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' sostituito dal seguente: «4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS ne' a verifica di assoggettabilita' i piani attuativi di cui all'art. 65 della legge regionale 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.». 7. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per la verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'art. 12, comma 6 del d.lgs.152/2006.». 8. Dopo il comma 4-bis dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' inserito il seguente: «4-ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006.».