(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 55  del
                          31 dicembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
    PREAMBOLO 
    Art. 1 - Modifiche all'art. 5 della legge regionale 10/2010 
    Art. 2 - Modifiche all'art. 26 della legge regionale 10/2010 
    Art. 3 - Modifiche all'art. 43 della legge regionale 10/2010 
    Art. 4 - Abrogazioni 
    Art. 5 - Entrata in vigore 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Il Consiglio regionale 
    Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della  Regione
Toscana; 
    Vista la  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti
di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
    Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
    Visto il decreto legislativo 16 gennaio  2008,  n.  4  (Ulteriori
disposizioni correttive  e  integrative  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale); 
    Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  recante
norme in materia ambientale, a norma  dell'art.  12  della  legge  18
giugno 2009, n. 69); 
    Vista la legge regionale  12  febbraio  2010,  n.  10  (Norme  in
materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di
impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza); 
    Considerato quanto segue: 
    1.  La  legge  regionale  10/2010  ha  introdotto  una  normativa
organica in materia di valutazione di impatto  ambientale  (VIA),  di
valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  e   di   valutazione   di
incidenza,  dando  attuazione   alla   regolamentazione   complessiva
contenuta nel d.lgs. 152/06  come  modificato  dal  d.lgs.  4/2008  e
adeguando la regolamentazione stessa alla peculiarita' della  realta'
regionale; 
    2. Con il d.lgs. 128/2010 il legislatore nazionale e'  nuovamente
intervenuto sul d.lgs.152/06 modificandone,  tra  l'altro,  la  parte
seconda  concernente  le  procedure   di   valutazione   in   materia
ambientale; 
    3. Tra gli interventi  significativi  riguardanti  la  disciplina
della VAS, rilevano in particolare quelli finalizzati  a:  delimitare
il campo di applicazione della VAS  medesima,  anche  alla  luce  del
principio di non duplicazione; la rimodulazione della definizione  di
«parere motivato» quale provvedimento  obbligatorio,  conclusivo  del
procedimento di VAS;  l'introduzione  del  concetto  di  «livello  di
sensibilita' ambientale delle aree interessate»  quale  parametro  di
valutazione per le modifiche di piani e programmi; 
    4. La legge risponde, quindi, al fine di adeguare prontamente  le
disposizioni   della   legge   regionale   10/2010   alle   modifiche
intervenute, evitando cosi' l'insorgere di incertezze  interpretative
in ordine all'ambito di applicazione della disciplina di VAS  e  alle
modalita' di svolgimento delle relative procedure; 
    5. Proprio per avere  una  pronta  applicazione  delle  modifiche
apportate dal d.lgs.128/2010,  si  prevede  l'entrata  in  vigore  il
giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana. 
 
                               Approva 
 
la presente legge: 
                               Art. 1 
 
         Modifiche all'art. 5 della legge regionale 10/2010 
 
    1. Dopo la lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  5  della  legge
regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in  materia  di  valutazione
ambientale strategica «VAS», di  valutazione  di  impatto  ambientale
«VIA» e di valutazione di incidenza) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere  a)
e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3.». 
    2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 5  della  legge  regionale
10/2010 e' sostituita dalla seguente: 
    «a) per i piani e programmi di cui al comma  2,  che  determinano
l'uso di piccole aree a livello locale e le  relative  modifiche  che
definiscano  o  modifichino  il  quadro   di   riferimento   per   la
realizzazione dei progetti;». 
    3. La lettera b) del comma 3 dell'art. 5  della  legge  regionale
10/2010 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al  comma
2;». 
    4. La lettera c) del comma 3 dell'art. 5  della  legge  regionale
10/2010 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2,
e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti.». 
    5. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale  10/2010  e'
inserito il seguente: 
    «3-bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma
3 e' effettuata secondo le modalita' di cui al comma  3  dell'art.  6
del d.lgs. 152/2006». 
    6. Il comma 4  dell'art.  5  della  legge  regionale  10/2010  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. In applicazione  del  principio  di  non  duplicazione  delle
valutazioni  non  sono  sottoposti  a   VAS   ne'   a   verifica   di
assoggettabilita' i piani attuativi di cui all'art.  65  della  legge
regionale 1/2005 e i piani di livello attuativo  comunque  denominati
che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai  commi  2  e  3,  non
comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano
sovraordinato  sia  stato  oggetto   di   valutazione   dei   profili
ambientali.». 
    7. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale  10/2010  e'
aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Per la verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero per  la
VAS relative a modifiche a  piani  e  programmi  ovvero  a  strumenti
attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'art.
12, comma 6 del d.lgs.152/2006.». 
    8. Dopo il comma 4-bis dell'art. 5 della legge regionale  10/2010
e' inserito il seguente: 
    «4-ter.  Per  la  valutazione  ambientale  dei  piani  regolatori
portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere  e  interventi
da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale  stesso,  si
applicano le disposizioni  previste  dall'art.  6,  comma  3-ter  del
d.lgs.152/2006.».