(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 55 del 31 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'articolo 17 della l.r. 40/2005 1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e' sostituito dal seguente: «1. I rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attivita' concorrono con le finalita' del servizio sanitario regionale ed il servizio sanitario medesimo, ad eccezione di quanto disposto dalla presente legge in materia di sistema sanitario di emergenza urgenza, sono regolati da apposite convenzioni, in conformita' con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti.».