(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 55  del
                          31 dicembre 2010) 
 
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
    (Omissis). 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'articolo 17 della l.r. 40/2005 
 
     1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio
2005,  n.  40  (Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale),  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. I rapporti  fra  le  associazioni  di  volontariato,  le  cui
attivita'  concorrono  con  le  finalita'  del   servizio   sanitario
regionale ed il servizio sanitario medesimo, ad eccezione  di  quanto
disposto dalla presente legge in  materia  di  sistema  sanitario  di
emergenza  urgenza,  sono  regolati  da  apposite   convenzioni,   in
conformita' con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali
vigenti.».