(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 12 gennaio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La presente legge, in conformita' all'art. 12 dello Statuto, al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici, nonche' di fornire ai decisori pubblici una piu' ampia base informativa sulla quale fondare le proprie decisioni, disciplina l'attivita' di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare, garantendone pubblicita' e conoscibilita' nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 2. I decisori pubblici possono recepire le richieste dei gruppi di interesse particolare, ove siano compatibili con gli interessi della collettivita'.