(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 
                        del 12 gennaio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. La presente legge, in conformita' all'art. 12  dello  Statuto,
al fine  di  assicurare  la  trasparenza  dell'attivita'  politica  e
amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali  pubblici,
nonche'  di  fornire  ai  decisori  pubblici  una  piu'  ampia   base
informativa sulla quale  fondare  le  proprie  decisioni,  disciplina
l'attivita' di rappresentanza dei gruppi  di  interesse  particolare,
garantendone pubblicita' e conoscibilita' nel  rispetto  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di  protezione
dei dati personali). 
    2. I decisori pubblici possono recepire le richieste  dei  gruppi
di interesse particolare, ove siano  compatibili  con  gli  interessi
della collettivita'.