(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 12 gennaio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 31/2010 1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e' sostituito dal seguente: «2. Qualora lo scarico finale delle acque reflue urbane di cui al comma 1 sia costituito anche da scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati altresi' i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, per i parametri della tabella 5 dello stesso allegato». 2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 31/2010 e' sostituito dal seguente: «3. I limiti previsti al comma 2 si applicano qualora il gestore del servizio idrico integrato o il comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 decreto legislativo n. 152/2006, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'art. 107 decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della tabella 3, colonna «scarico in rete fognaria» dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e abbiano previsto, ai sensi dell'art. 128, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell'attivita' industriale. I risultati di detti controlli sono a disposizione dell'autorita' competente». 3. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 31/2010, e' sostituito dal seguente: «6. In occasione dell'adeguamento dell'autorizzazione di cui al comma 4, il gestore del servizio idrico integrato o il comune, nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, presentano alla provincia competente l'elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura ed i limiti prescritti nel rispetto del comma 3 del presente articolo. In caso di mancata presentazione di tale documentazione o di non rispetto di quanto indicato al comma 3, la Provincia autorizza lo scarico nel rispetto di tutti i limiti previsti in tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006». 4. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 31/2010, e' sostituito dal seguente: «7. Nell'effettuazione dei controlli degli scarichi ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorita' competente verifica il rispetto delle previsioni di cui al comma 3. In caso di mancato rispetto dello stesso, la provincia, previa diffida, modifica il provvedimento di autorizzazione dello scarico imponendo il rispetto di tutta la tabella 3, allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006».