(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 
                        del 12 gennaio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 31/2010 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 29  luglio  2010,
n. 31 (Norme regionali contenenti la  prima  attuazione  del  decreto
legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale)  e'  sostituito
dal seguente: 
    «2. Qualora lo scarico finale delle acque reflue urbane di cui al
comma 1 sia costituito anche da scarichi di acque reflue industriali,
devono  essere  rispettati  altresi'  i  limiti   della   tabella   3
dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006,
per i parametri della tabella 5 dello stesso allegato». 
    2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge  regionale  n.  31/2010  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. I limiti previsti al comma 2 si applicano qualora il  gestore
del servizio idrico integrato o il  comune,  nei  casi  previsti  dal
comma 5, art. 148 decreto legislativo n. 152/2006,  abbiano  adeguato
il sistema regolamentare degli scarichi  in  rete  fognaria,  di  cui
all'art. 107 decreto legislativo n. 152/2006,  prevedendo  che  tutti
gli scarichi industriali debbano essere preventivamente  autorizzati,
in forma espressa, al rispetto della tabella 3, colonna  «scarico  in
rete  fognaria»  dell'allegato  5  alla  parte  terza   del   decreto
legislativo n. 152/2006 e abbiano previsto, ai sensi  dell'art.  128,
comma 2, decreto legislativo n.  152/2006,  un  adeguato  sistema  di
controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che  a
carico del titolare dell'attivita' industriale. I risultati di  detti
controlli sono a disposizione dell'autorita' competente». 
    3. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale  n.  31/2010,  e'
sostituito dal seguente: 
    «6. In occasione dell'adeguamento dell'autorizzazione di  cui  al
comma 4, il gestore del servizio idrico integrato o  il  comune,  nei
casi previsti dall'art. 148, comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
152/2006,  presentano  alla  provincia  competente   l'elenco   degli
scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura ed i limiti
prescritti nel rispetto del comma 3 del presente articolo. In caso di
mancata presentazione di tale documentazione o  di  non  rispetto  di
quanto indicato al comma 3, la Provincia  autorizza  lo  scarico  nel
rispetto di tutti i limiti previsti in tabella 3 dell'allegato 5 alla
parte terza del decreto legislativo n. 152/2006». 
    4. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale  n.  31/2010,  e'
sostituito dal seguente: 
    «7. Nell'effettuazione dei  controlli  degli  scarichi  ai  sensi
dell'art.  128  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  l'autorita'
competente verifica il rispetto delle previsioni di cui al  comma  3.
In caso di  mancato  rispetto  dello  stesso,  la  provincia,  previa
diffida, modifica il provvedimento di  autorizzazione  dello  scarico
imponendo il rispetto di tutta la tabella 3, allegato  5  alla  parte
terza del decreto legislativo n. 152/2006».