(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
  Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 16 febbraio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Circoscrizioni di decentramento comunale 1 
 
    1. I comuni capoluogo di provincia e  i  comuni  con  popolazione
superiore  a  50.000  abitanti  del  Friuli  Venezia  Giulia  possono
articolare il loro territorio  per  istituire  le  circoscrizioni  di
decentramento  comunale,  quali  organismi  di   partecipazione,   di
consultazione e di gestione dei servizi di base, nonche' di esercizio
delle funzioni delegate dal comune. 
    2. Nei comuni di cui al comma 1 con  popolazione  fino  a  50.000
abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento  e'
determinato in ragione di una ogni 10.000 abitanti  o  frazione.  Nei
comuni di cui  al  comma  1  con  popolazione  da  50.001  a  100.000
abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento  e'
determinato in ragione di una ogni 15.000 abitanti  o  frazione.  Nei
comuni di  cui  al  comma  1  con  popolazione  superiore  a  100.000
abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento  e'
determinato in ragione di una ogni 30.000 abitanti o frazione. 
    3.  Lo   statuto   e   il   regolamento   comunali   disciplinano
l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni. 
    4. Gli organi  delle  circoscrizioni  rappresentano  le  esigenze
della popolazione delle circoscrizioni  nell'ambito  dell'unita'  del
comune e sono eletti a suffragio universale diretto con le  modalita'
stabilite dal regolamento. 
    5. I comuni capoluogo  di  provincia  possono  prevedere  con  lo
statuto  particolari   e   piu'   accentuate   forme   di   autonomia
organizzativa e funzionale,  determinando,  altresi',  anche  con  il
rinvio alla normativa applicabile ai comuni medesimi, gli  organi  di
tali forme di decentramento. Il consiglio comunale puo' deliberare, a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,  la  revisione  della
delimitazione  territoriale  delle  circoscrizioni  esistenti  e   la
costituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della  normativa
statutaria.