(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 16 febbraio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Circoscrizioni di decentramento comunale 1 1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti del Friuli Venezia Giulia possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 2. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione fino a 50.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento e' determinato in ragione di una ogni 10.000 abitanti o frazione. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento e' determinato in ragione di una ogni 15.000 abitanti o frazione. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento e' determinato in ragione di una ogni 30.000 abitanti o frazione. 3. Lo statuto e il regolamento comunali disciplinano l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni. 4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono eletti a suffragio universale diretto con le modalita' stabilite dal regolamento. 5. I comuni capoluogo di provincia possono prevedere con lo statuto particolari e piu' accentuate forme di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni medesimi, gli organi di tali forme di decentramento. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la costituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.