(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte prima 
           della Regione Molise n. 4 del 16 febbraio2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
               Istituzione e compiti della Commissione 
 
    1. E' istituita, presso il Consiglio regionale  del  Molise,  una
Commissione a carattere  temporaneo,  ai  sensi  dell'art.  18  dello
Statuto, denominata «Commissione consiliare speciale per  gli  affari
comunitari», di seguito denominata «Commissione». 
    2. La Commissione ha il compito di: 
      a) verificare la normativa comunitaria adottata  nelle  materie
di competenza regionale e lo stato  di  conformita'  dell'ordinamento
della Regione con gli atti normativi e  di  indirizzo  emanati  dagli
organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee; 
      b) in base alle risultanze della verifica di cui  alla  lettera
a), proporre al Consiglio regionale atti di  indirizzo  diretti  alla
Giunta regionale affinche' questa provveda ai  necessari  adeguamenti
mediante l'adozione di atti  amministrativi  e  la  presentazione  di
proposte di legge; 
      c) proporre al Consiglio regionale le osservazioni  di  cui  al
comma 3 dell'art. 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
      d) relazionare  periodicamente  al  Consiglio  regionale  sullo
stato di attuazione dei programmi e delle iniziative  comunitarie  di
competenza della Regione; 
      e) effettuare l'esame preliminare delle proposte degli atti  di
programmazione  degli  interventi  cofinanziati  di  competenza   del
Consiglio regionale; 
      f) esprimere pareri, nei modi di cui ai  commi  primo  e  terzo
dell'art. 29 del regolamento interno di funzionamento  del  Consiglio
regionale, sulle proposte di legge regionale,  di  regolamento  e  di
atto amministrativo di competenza consiliare  concernenti  regimi  di
aiuti nonche' sulle proposte di legge regionale miranti  ad  adeguare
l'ordinamento  regionale  alle  normative  europee  ed   ai   vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario; 
      g) proporre al Presidente della Giunta regionale di  richiedere
al Governo, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 2003,  n.  131,
di promuovere, nelle materie di competenza  regionale,  ricorso  alla
Corte di Giustizia delle Comunita' europee avverso gli atti normativi
comunitari ritenuti illegittimi. 
    3. La commissione dura in carica  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge fino alla  scadenza  della  legislatura  regionale  in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.