(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
                     n. 14 del 28 febbraio 2011) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha deliberato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione; 
    Visto lo statuto  della  Regione  Campania  approvato  con  legge
regionale 28 maggio 2009, n. 6; 
    Visto in particolare l'art. 56 dello statuto, che  disciplina  la
potesta' regolamentare; 
    Vista la delibera della Giunta regionale n. 715  del  25  ottobre
2010; 
    Vista l'approvazione del Consiglio regionale nella seduta del  10
novembre 2010; 
    Vista la delibera della Giunta regionale n. 45  del  14  febbraio
2011; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
Modifiche al regolamento 11 febbraio 2010, n. 4,  per  l'espletamento
  delle attivita' di autorizzazione e di deposito  dei  progetti,  ai
  fini della prevenzione del rischio sismico in Campania 
    1. Dopo l'art. 18 del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, recante
regolamento per l'espletamento delle attivita' di autorizzazione e di
deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio  sismico
in Campania e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 19 (Disposizioni transitorie). - 1. In deroga temporanea  a
quanto previsto dall'art. 5, per le denunce dei lavori finalizzate al
rilascio del provvedimento  di  "autorizzazione  sismica"  presentate
entro il 31 dicembre 2011, qualora il settore provinciale  del  Genio
civile non abbia comunicato l'esito istruttorio all'interessato entro
il termine di sessanta giorni, il committente puo'  trasmettere  allo
stesso settore, entro i successivi  quindici  giorni,  una  relazione
tecnica asseverata del collaudatore in corso  d'opera  che  esplicita
l'attivita' di controllo gia' svolta ai sensi dell'art. 10, comma 2. 
    2.  Il  settore  provinciale  del  Genio   civile   verifica   la
completezza della relazione tecnica asseverata e, in  caso  di  esito
positivo, il dirigente emette  il  provvedimento  di  "autorizzazione
sismica" dopo aver  accertato  la  correttezza  amministrativa  della
corrispondente denuncia dei lavori. Resta ferma  la  possibilita'  di
disporre le ordinarie verifiche  sulla  veridicita'  della  relazione
tecnica asseverata. 
    3.  Il  provvedimento  di  "autorizzazione  sismica"  ovvero   il
preavviso di diniego della stessa e'  emesso  entro  quindici  giorni
dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1. 
    4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle  denunce
dei lavori di cui alle lettere a), b),  c),  d),  e),  del  comma  1,
dell'art. 5, da  effettuarsi  nelle  zone  ad  alta,  media  o  bassa
sismicita'. 
    5. La relazione tecnica asseverata di cui al comma 1  e'  redatta
secondo lo schema approvato dal dirigente preposto  al  coordinamento
dei  settori  provinciali  del  Genio  civile  e   da'   atto   anche
dell'avvenuta   verifica   della   correttezza   delle   impostazioni
progettuali di cui all'art. 5, comma 3.».