(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione; Visto lo statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6; Visto in particolare l'art. 56 dello statuto, che disciplina la potesta' regolamentare; Vista la delibera della Giunta regionale n. 715 del 25 ottobre 2010; Vista l'approvazione del Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2010; Vista la delibera della Giunta regionale n. 45 del 14 febbraio 2011; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, per l'espletamento delle attivita' di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania 1. Dopo l'art. 18 del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, recante regolamento per l'espletamento delle attivita' di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania e' aggiunto il seguente: «Art. 19 (Disposizioni transitorie). - 1. In deroga temporanea a quanto previsto dall'art. 5, per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di "autorizzazione sismica" presentate entro il 31 dicembre 2011, qualora il settore provinciale del Genio civile non abbia comunicato l'esito istruttorio all'interessato entro il termine di sessanta giorni, il committente puo' trasmettere allo stesso settore, entro i successivi quindici giorni, una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attivita' di controllo gia' svolta ai sensi dell'art. 10, comma 2. 2. Il settore provinciale del Genio civile verifica la completezza della relazione tecnica asseverata e, in caso di esito positivo, il dirigente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica" dopo aver accertato la correttezza amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori. Resta ferma la possibilita' di disporre le ordinarie verifiche sulla veridicita' della relazione tecnica asseverata. 3. Il provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero il preavviso di diniego della stessa e' emesso entro quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1. 4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle denunce dei lavori di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, dell'art. 5, da effettuarsi nelle zone ad alta, media o bassa sismicita'. 5. La relazione tecnica asseverata di cui al comma 1 e' redatta secondo lo schema approvato dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile e da' atto anche dell'avvenuta verifica della correttezza delle impostazioni progettuali di cui all'art. 5, comma 3.».