(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  Regione del  Veneto n. 14
                        del 15 febbraio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Disposizioni per gli insediamenti degli  impianti  di  produzione  di
  energia elettrica alimentati a biomasse o biogas o da  altre  fonti
  rinnovabili 
    1. Gli impianti di  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c)  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  «Attuazione  della  direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita'» la cui capacita' di generazione sia inferiore alle
soglie individuate dalla tabella  A  allegata  al  medesimo  decreto,
nonche' gli impianti di piccola cogenerazione,  cosi'  come  definiti
dall'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo  8  febbraio
2007, n. 20 «Attuazione della direttiva  2004/8/CE  sulla  promozione
della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia, nonche'  modifica  alla  direttiva  92/42/CEE»,
qualora siano collocati in area agricola su lotti di terreno fra loro
contigui e appartenenti a uno o piu' proprietari o per i  quali  puo'
essere individuata un'unica soluzione di  connessione,  ai  fini  del
calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere  alla  denuncia
di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia»,  sono
da considerarsi come un unico impianto.