(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 15 febbraio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Disposizioni per gli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili 1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'» la cui capacita' di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al medesimo decreto, nonche' gli impianti di piccola cogenerazione, cosi' come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE», qualora siano collocati in area agricola su lotti di terreno fra loro contigui e appartenenti a uno o piu' proprietari o per i quali puo' essere individuata un'unica soluzione di connessione, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», sono da considerarsi come un unico impianto.