(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 11 dell'8 febbraio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. La Regione del Veneto tutela il patrimonio olivicolo quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di olivo. 2. L'abbattimento di alberi di olivo e' vietato, fatti salvi i casi di cui agli articoli 2 e 3. 3. Ai fini della presente legge, il taglio, l'estirpazione o la cavatura della pianta ai fini di un successivo trapianto sono assimilati all'abbattimento. 4. Non sono sottoposti alla presente disciplina: a) gli alberi di olivo con finalita' esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e parchi; b) gli alberi monumentali di olivo inseriti nell'elenco di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 «Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali»; c) gli alberi di olivo estirpati nell'ambito di azienda vivaistica da soggetto titolare dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 «Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali».