(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  Regione del  Veneto n. 11
                        dell'8 febbraio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
    1. La Regione del Veneto tutela  il  patrimonio  olivicolo  quale
elemento caratterizzante il paesaggio,  l'ambiente  e  il  territorio
agricolo  regionale,  coniugando  tali  valori  con   l'esigenza   di
assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola  delle
piante di olivo. 
    2. L'abbattimento di alberi di olivo e' vietato,  fatti  salvi  i
casi di cui agli articoli 2 e 3. 
    3. Ai fini della presente legge, il taglio, l'estirpazione  o  la
cavatura della  pianta  ai  fini  di  un  successivo  trapianto  sono
assimilati all'abbattimento. 
    4. Non sono sottoposti alla presente disciplina: 
    a) gli alberi di olivo con finalita' esclusivamente ornamentale o
decorativa dei giardini e parchi; 
    b) gli alberi monumentali di olivo inseriti  nell'elenco  di  cui
alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 20  «Tutela  e  valorizzazione
degli alberi monumentali»; 
    c)  gli  alberi  di  olivo  estirpati  nell'ambito   di   azienda
vivaistica da soggetto titolare dell'autorizzazione di cui alla legge
regionale  12  aprile  1999,  n.  19  «Norme  per  la  tutela  e   la
valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle  piante
ornamentali».