(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 2 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 34/2008 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del collegio di garanzia), e' sostituito dal seguente: «2. La richiesta, in forma scritta e motivata, e' presentata al Presidente del collegio entro cinque giorni dall'approvazione della delibera legislativa o della delibera regolamentare, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine e' ridotto a due giorni per gli atti per i quali e' stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'art. 43, comma 1, dello statuto.». 2. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 34/2008 le parole: «di cui e' dichiarata l'urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali e' stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'art. 43, comma 1, dello statuto.».