(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 
                          del 2 marzo 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 34/2008 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 4 giugno 2008, n.
34 (Costituzione  e  funzionamento  del  collegio  di  garanzia),  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. La richiesta, in forma scritta e motivata, e'  presentata  al
Presidente del collegio entro cinque giorni  dall'approvazione  della
delibera  legislativa  o  della   delibera   regolamentare,   dandone
contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
Il termine e' ridotto a due giorni  per  gli  atti  per  i  quali  e'
stabilito  un  termine  di  entrata  in  vigore  inferiore  a  quello
ordinario di cui all'art. 43, comma 1, dello statuto.». 
    2. Al comma 4 dell'art. 7 della legge  regionale  n.  34/2008  le
parole: «di  cui  e'  dichiarata  l'urgenza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per i quali e' stabilito un termine di entrata  in  vigore
inferiore a quello ordinario di  cui  all'art.  43,  comma  1,  dello
statuto.».