(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  n. 7  del
                          16 febbraio 2011) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              e m a n a 
 
il seguente regolamento: 
    Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
    Visto l'art. 42, comma 4 dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 31 maggio 2006,  n.  20  (Norme  per  la
tutela delle acque dall'inquinamento); 
    Visto il regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento  di  attuazione
della legge regionale 31 maggio 2006, n.  20  «Norme  per  la  tutela
delle acque dall'inquinamento»); 
    Visto il parere della competente struttura di  cui  all'art.  16,
comma 4 del Regolamento interno della  Giunta  regionale  Toscana  15
novembre 2010 n. 2; 
    Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 28 ottobre 2010; 
    Vista la preliminare  deliberazione  della  Giunta  regionale  di
adozione dello schema di regolamento del 15 novembre 2010, n. 965; 
    Visto il parere favorevole delle Commissioni consiliari II  e  VI
espresso nella seduta del 15 dicembre 2010; 
    Visto  l'ulteriore  parere  della  competente  struttura  di  cui
all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della  Giunta  regionale
Toscana 15 novembre 2010 n. 2; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2011, n.
41; 
    Considerato quanto segue 
      1. e' opportuno prorogare  il  termine  per  l'adeguamento  dei
contenitori  esistenti  a  causa  delle  difficolta'   di   carattere
tecnico-strutturale rilevate dagli operatori nonche' della situazione
economica in cui si trova attualmente il settore interessato; 
      2. per affrontare particolari situazioni ambientali che possono
impedire lo spandimento delle acque  di  vegetazione  e  delle  sanse
umide e' necessario lo spostamento del termine, concesso con  deroga,
dal  15  maggio  al  30  giugno,  prevedendo,  comunque,  l'immediato
interramento delle stesse per incorporarle  al  terreno  e  limitare,
cosi',  la  produzione  di  odori  sgradevoli  che   possono   essere
accentuati dalla stagione calda; 
      3. si interviene sulle caratteristiche che devono avere i nuovi
contenitori di stoccaggio per i materiali non  palabili  al  fine  di
ridurre le difficolta' di  carattere  tecnico/strutturale  e  rendere
meno onerosa la costruzione degli stessi; 
    Si approva il presente regolamento 
                               Art. 1 
 
Modifiche  all'art.  26  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  8   settembre   2008,   n.   46
(Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio  2006,  n.
       20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento») 
 
    1. Al comma 5 dell'art. 26 del regolamento  emanato  con  decreto
del Presidente  della  Giunta  regionale  8  settembre  2008,  n.  46
(Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio  2006,  n.
20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento») le parole «31
dicembre 2010» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2011».