(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  n. 8  del
                          16 febbraio2011) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              e m a n a 
 
il seguente regolamento: 
    Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n.  1  (Testo  unico  in
materia  di  organizzazione  e  ordinamento  del  personale)   e   in
particolare gli articoli 19 e 20; 
    Visto il regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R  (Regolamento  di  attuazione
della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale»); 
    Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 16 dicembre 2010; 
    Visto il parere di cui all'art.  16,  comma  4,  del  regolamento
interno della Giunta regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2; 
    Vista la preliminare  deliberazione  della  Giunta  regionale  20
dicembre 2010, n. 1092 di adozione dello schema di regolamento; 
    Visto  il  parere  favorevole  della  I  Commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 20 gennaio 2011; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2011, n.
57; 
    Considerato quanto segue 
      1. in una logica di riduzione della  spesa  si  prevede  che  i
compensi per la partecipazione  a  commissioni  di  concorso  vengano
corrisposti solo a soggetti esterni all'amministrazione; 
      2. l'art. 20 della  legge  regionale  1/2009,  come  modificato
dalla legge regionale 17  novembre  2010,  n.  57,  ha  demandato  al
regolamento  attuativo,  in  particolare,   le   procedure   per   la
valutazione del personale  e  l'istituzione  di  un  unico  organismo
indipendente di valutazione per il personale  della  Giunta  e  degli
enti dipendenti; 
      3. nelle more della messa a regime del sistema di misurazione e
valutazione della qualita' della prestazione, e'  necessario  dettare
delle disposizioni di prima applicazione per l'anno 2011; 
      4. il presente regolamento riveste carattere di urgenza al fine
di  consentire  la  piena  applicazione  della  normativa   regionale
anziche' quella diretta  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge  4  marzo
2009, n. 15 in materia  di  ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni); 
    Si approva il presente regolamento 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'art. 19 del d.p.g.r. 33/R/2010 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 19 del regolamento  emanato  con  decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale  24  marzo  2010,  n.  33/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
«Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e   ordinamento   del
personale») le parole «o interni» sono soppresse.