(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria 
                       n. 4 del 2 marzo 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea Legislativa della Liguria 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
Sostituzione del Capo  V  del  Titolo  II  della  legge  regionale  7
  dicembre 2006, n. 41 (rdino del  Servizio  Sanitario  Regionale)  e
  successive modificazioni ed integrazioni). 
    1. Il Capo V del Titolo II della legge  regionale  n.  41/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
 
                               «Capo V 
                         Servizi ospedalieri 
 
 
                              Art. 26. 
                        Attivita' Ospedaliera 
 
    1. L'attivita' ospedaliera del Servizio  Sanitario  Regionale  e'
svolta dalle Aziende sanitarie locali  attraverso  i  propri  Presidi
ospedalieri e dai seguenti soggetti: 
      a) IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  -
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro; 
      b) Istituto Giannina Gaslini IRCCS; 
      c) Ente Ospedaliero Ospedali Galliera; 
      d) Ospedale Evangelico Internazionale. 
    2. I soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a d) perseguono la
loro missione aziendale definendo la propria  organizzazione  tenendo
conto: 
      a) degli atti di programmazione regionale; 
      b)  delle  funzioni  di  emergenza  e   di   alta   specialita'
attribuite; 
      c) della complessita' della casistica trattata; 
      d) delle attivita' di ricerca e di didattica. 
    3. In particolare i soggetti di cui al comma 1, lettere da  a)  a
d): 
      a) erogano prestazioni e servizi appropriati; 
      b) rendono coerente l'offerta aziendale  con  le  politiche  di
integrazione  e  organizzazione  a  rete   dell'offerta   ospedaliera
regionale; 
      c) coniugano l'attivita'  assistenziale  con  le  attivita'  di
ricerca  e  didattica  ai  fini  di  una  concreta  applicazione  dei
risultati; 
      d)  perseguono  economicita'  ed  efficienza  produttiva  anche
ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote  di
riparto del Fondo Sanitario Regionale attribuite. 
    4.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  realizzano   collegamenti
funzionali e forme di integrazione e  di  coordinamento  al  fine  di
garantire agli assistiti percorsi assistenziali di diagnosi,  cura  e
riabilitazione integrati e tempestivi. 
    5.  Il  Consiglio  regionale,  su  proposta  della  Giunta,  puo'
costituire   nuove   Aziende   ospedaliere   ovvero   sopprimerle   o
modificarle. 
 
                              Art. 27. 
                        Assetti Istituzionali 
 
    1. Gli IRCCS,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  fanno  parte
integrante del Servizio Sanitario Regionale. 
    2.   L'apporto   delle   attivita'   dell'Ospedale   Galliera   e
dell'Ospedale  Evangelico  Internazionale   al   Servizio   Sanitario
Regionale e' regolamentato con le modalita' di cui all'art. 4,  comma
12 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni  ed
integrazioni.  La  Regione   stipula   accordi,   anche   di   durata
pluriennale,  con  l'Ospedale  Galliera   e   l'Ospedale   Evangelico
Internazionale con i  quali  sono  disciplinati  i  rapporti  con  il
Servizio Sanitario Regionale. 
    3. Agli IRCCS e agli Ospedali Galliera ed Evangelico si applicano
le disposizioni previste dalla normativa nazionale e  dalla  presente
legge nonche' quelle previste dalle altre norme regionali  in  quanto
compatibili con il regime giuridico-amministrativo di tali strutture. 
    Art. 28. 
    IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino 
    IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro 
    1. Ai sensi del decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288
(Riordino della disciplina  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico a norma dell'art. 42, comma 1, della  legge  n.
16 gennaio 2003 n. 3) e successive modificazioni ed integrazioni,  e'
costituite, l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San  Martino  -
IST -  Istituto  Nazionale  per  la  Ricerca  sul  Cancro  a  seguito
dell'accorpamento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San  Martino
e dell'Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto  Nazionale  per  la
Ricerca sul Cancro. 
    2. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  -
Istituto  Nazionale  per  la  Ricerca  sul  Cancro  ha   personalita'
giuridica   pubblica   e   autonomia    organizzativa,    gestionale,
patrimoniale e contabile. 
    3. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  -
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  persegue,  garantendone
la complementarieta' e l'integrazione, finalita' di assistenza, cura,
formazione e ricerca, prevalentemente traslazionale. 
    4. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  -
Istituto  Nazionale  per  la   Ricerca   sul   Cancro   assicura   la
realizzazione della collaborazione fra Servizio Sanitario Regionale e
Universita' degli Studi di Genova ai sensi del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario
Nazionale e Universita', a  norma  dell'art.  6  della  legge  n.  30
novembre 1998, n 419). 
 
                            Art. 28-bis. 
                               Organi 
 
    1. Sono organi dell'IRCCS Azienda Ospedaliera  Universitaria  San
Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro: 
      a) il Consiglio d'indirizzo e verifica; 
      b) il Direttore generale; 
      c) il Direttore scientifico; 
      d) il Collegio sindacale; 
      e) il Collegio di direzione. 
    2. Il Consiglio d'indirizzo  e  verifica  determina,  nell'ambito
delle risorse  assegnate  dallo  Stato  e  dalla  Regione,  le  linee
strategiche e  di  indirizzo  dell'attivita'  dell'Istituto  su  base
annuale e pluriennale, assicurando la coerenza  della  programmazione
generale dell'attivita' assistenziale dell'IRCCS Azienda  Ospedaliera
Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per  la  ricerca
sul  Cancro   con   la   programmazione   didattica   e   scientifica
dell'Universita' e verificandone la corretta attuazione: Tale  organo
verifica, altresi', il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  ricerca
garantendo, in particolare, il  perseguimento  coerente  e  integrato
delle finalita' assistenziali e di cura, di didattica e  di  ricerca.
Il Consiglio verifica la corrispondenza delle attivita' svolte e  dei
risultati raggiunti dall'Istituto  rispetto  agli  indirizzi  e  agli
obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo, il Consiglio
riferisce al Presidente della Regione e al Ministro della Salute. 
    3. Il Consiglio di indirizzo e verifica esprime parere preventivo
obbligatorio in merito agli atti del  Direttore  generale  aventi  ad
oggetto le determinazioni di alienazione del patrimonio, l'adozione e
le modifiche  del  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento,
l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di  esercizio  e  i
provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a societa',
consorzi, altri enti e associazioni. 
    4. Il  Consiglio  di  indirizzo  e  verifica  e'  nominato  dalla
Regione, resta in carica cinque anni ed e' composto da cinque membri,
scelti tra soggetti di comprovata competenza  e  professionalita'.  I
componenti sono designati: uno dalla  Regione,  uno  dall'Universita'
degli Studi di Genova, uno dal  Ministero  della  Salute,  uno  dalla
Conferenza dei Sindaci di cui all'art.  15.  Il  quinto  membro,  con
funzioni di Presidente, e' nominato dalla Giunta regionale sentito il
Ministero  della  Salute.  Non  possono  farne  parte  i   dipendenti
dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria  San  Martino  -  IST  -
Istituto Nazionale per la Ricerca sul  Cancro  o  della  Facolta'  di
Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova,  nonche'
coloro che hanno rapporti di collaborazione con tali soggetti. 
    5. Il Direttore generale  e'  nominato  dalla  Giunta  regionale,
d'intesa con il Rettore dell'Universita' e sentito il Ministro  della
Salute, tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei alla  nomina
a Direttore generale delle Aziende sanitarie di cui all'art. 23  e  a
esso si applicano gli articoli 3 e 3-bis del decreto  legislativo  n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 19 della
presente legge. 
    6. Il  Direttore  scientifico,  cui  compete  la  responsabilita'
dell'attivita' di ricerca, in coerenza con i  programmi  nazionali  e
regionali in  materia  e  nei  limiti  delle  risorse  assegnate,  e'
nominato, ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia  di
Direttori Scientifici degli Istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico  -  IRCCS),  dal  Ministro  della  Salute,   sentito   il
Presidente della Regione. L'incarico  del  Direttore  scientifico  e'
esclusivo. 
    7. Sino all'emanazione dei decreti attuativi del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e   di   competitivita'   economica)   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  il  Collegio
sindacale e' nominato dal Direttore generale,  resta  in  carica  tre
anni ed e' composto da cinque membri designati: due dalla Regione, di
cui uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'Economia  e
delle Finanze,  uno  dal  Ministro  della  Salute,  uno  dal  Rettore
dell'Universita'.  Resta  comunque   assicurata   la   presenza   del
rappresentante  del  Ministero  della   Salute,   anche   a   seguito
dell'applicazione dei suddetti decreti attuativi. 
    8. Il Collegio di direzione e' cosi' composto: 
      a) il  Direttore  generale  che  lo  presiede  e  ne  determina
l'attivita'; 
      b) il Direttore scientifico; 
      c) il Direttore sanitario; 
      d) il Direttore amministrativo; 
      e) i Direttori dei Dipartimenti sanitari, dei  Dipartimenti  ad
attivita' integrata e dei Dipartimenti di ricerca; 
      f) il responsabile dell'area infermieristica; 
      g) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica; 
      h) un responsabile per le professioni  sanitarie  di  cui  alla
legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni
sanitarie) ad eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera
f). 
    I responsabili di cui alle lettere g) e h) sono  individuati  dal
Direttore generale con le procedure elettive previste dal Regolamento
di organizzazione e funzionamento. 
    9. Il Direttore generale si avvale del Collegio di  direzione  ai
fini dell'integrazione tra le funzioni assistenziali, didattiche e di
ricerca,  nonche'  per  il  governo  delle  attivita'  cliniche,   la
programmazione e valutazione delle  attivita'  tecnico-sanitarie.  Il
Collegio di direzione concorre alla  formulazione  dei  programmi  di
formazione, delle  soluzioni  organizzative  per  l'attuazione  delle
attivita' libero-professionali intramurarie e  alla  valutazione  dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi  clinici.  Il  Direttore
generale  si  avvale,  altresi',  del  Collegio  di   direzione   per
l'elaborazione  del  programma  di   attivita'   dell'IRCCS   Azienda
Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale  per
la Ricerca sul Cancro, nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo dei
servizi. 
 
                            Art. 28-ter. 
 
Organizzazione  e  funzionamento   dell'IRCCS   Azienda   Ospedaliera
  Universitaria San Mrtino - IST - Istituto Nazionale per la  Ricerca
  sul Cancro. 
    1. Il Direttore generale adotta il Regolamento di  organizzazione
e funzionamento  dell'IRCCS  Azienda  Ospedaliera  Universitaria  San
Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca  sul  Cancro  sulla
base delle direttive regionali, nel rispetto delle previsioni di  cui
alle leggi nazionali e regionali e in coerenza con i principi fissati
dall'Accordo 1° luglio 2004 (Atto di intesa recante: «Organizzazione,
gestione  e  funzionamento  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico non trasformati in fondazioni» di cui  all'art.
5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.  Intesa  ai  sensi
dell'art. 5 del  decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288  e
dell'art. 8, comma 6 della legge n. 5 giugno 2003, n.  131),  sentito
il Rettore  dell'Universita',  e  lo  trasmette  alla  Regione  e  al
Ministero della Salute entro cinque giorni dall'adozione. 
    2. La Giunta  regionale,  entro  i  successivi  quaranta  giorni,
approva il Regolamento, anche con le modifiche  ritenute  necessarie,
acquisite le eventuali osservazioni  del  Ministero  della  Salute  e
previo parere obbligatorio della  Commissione  consiliare  competente
per materia, da rendersi nel termine di trenta  giorni,  trascorsi  i
quali si  intende  espresso.  In  caso  di  successive  modifiche  ed
integrazioni viene seguita la medesima procedura. 
    3.L'assetto   organizzativo   dell'IRCCS   Azienda    Ospedaliera
Universitaria San Martino - IST -Istituto Nazionale  per  la  Ricerca
sul Cancro deve assicurare lo svolgimento complementare e 
    integrato delle funzioni assistenziali, delle funzioni  formative
e scientifiche e di ricerca nella disciplina di Oncologia e in quelle
complementari  ed  integrate.  Resta  fermo  quanto  previsto   dalla
disciplina nazionale  e  regionale  per  quanto  attiene  all'assetto
organizzativo e al funzionamento delle restanti attivita'  formative,
assistenziali,  scientifiche  e  di  ricerca  che   concorrono   allo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'Universita'. 
    4. Il Regolamento di organizzazione  e  funzionamento  dell'IRCCS
Azienda Ospedaliera  Universitaria  San  Martino  -  IST  -  Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro disciplina, anche in coerenza con
le previsioni di cui al d.lgs. 517/1999, in particolare: 
      a) le macro articolazioni aziendali; 
      b) le modalita' di funzionamento dei Dipartimenti; 
      c)  le  responsabilita',  le  attribuzioni  e  i  compiti   del
Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, dei  Direttori  di
Dipartimento e dei dirigenti delle strutture,  ivi  comprese,  per  i
dirigenti di struttura complessa, le decisioni che impegnano  l'IRCCS
Azienda Ospedaliera  Universitaria  San  Martino  -  IST  -  Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro verso l'esterno; 
      d) l'assetto funzionale  e  organizzativo  delle  attivita'  di
trapianto di organi  solidi  e  tessuti  in  attuazione  della  legge
regionale 4  dicembre  2009,  n.  60  (Organizzazione  regionale  dei
prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule); 
      e) i criteri e le  modalita'  di  affidamento  della  direzione
delle strutture e degli uffici ai dirigenti; 
      f) le  modalita'  e  le  procedure  di  contrattazione  per  le
forniture di beni e servizi di valore inferiore  a  quello  stabilito
dalla normativa comunitaria e nazionale; 
      g) le modalita' di gestione amministrativa e contabile autonoma
delle attivita' di ricerca. 
    5. Per la disciplina di determinate  materie  il  Regolamento  di
organizzazione   e   funzionamento   puo'   rinviare,   a   specifici
regolamenti. 
    6. Ai sensi dell'art. 22, il Direttore  generale  nomina,  tra  i
soggetti inseriti negli elenchi di  cui  all'art.  23,  il  Direttore
amministrativo  e  il   Direttore   sanitario   che   lo   coadiuvano
nell'esercizio delle sue funzioni. 
    7.  Le  nomine  dei  Direttori  dei  Dipartimenti  ad   attivita'
integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate  dal  Direttore
generale d'intesa con il Rettore, scegliendo nell'ambito di terne  di
nominativi  proposte  dai  Comitati  di  Dipartimento  e   garantendo
l'equilibrio numerico tra le Direzioni universitarie ed ospedaliere. 
 
                           Art. 28-quater. 
 
    Norme  di  riferimento  e  di  finanziamento  dell'IRCCS  Azienda
Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale  per
la Ricerca sul Cancro. 
    1. I rapporti tra Regione  e  Universita'  sono  regolati  da  un
protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 12 e della legge regionale  20
gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria  e
l'Universita' degli studi di Genova ai sensi dell'art. 6 del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    2. Nulla e' innovato in materia di finanziamento delle  attivita'
di assistenza e di  ricerca  svolte  dall'IRCCS  Azienda  Ospedaliera
Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per  la  Ricerca
sul Cancro. L'attivita' di ricerca e' finanziata ai  sensi  dell'art.
10, comma 1,  del  d.lgs.  288/2003  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
 
                         Art. 28-quinquies. 
 
Organi consultivi dell'IRCCS Azienda  Ospedaliera  Universitaria  San
  Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro. 
    1. Ai sensi  dell'art.  77,  la  Giunta  regionale  individua  il
Comitato  etico  dell'IRCCS  Azienda  Ospedaliera  Universitaria  San
Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, di  cui
alla  legge  regionale   7/2006   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, quale sezione del  Comitato  etico  regionale  dedicata
alle sperimentazioni in materia oncologica per  tutto  il  territorio
ligure. 
    2.  Al  fine  di  svolgere  funzioni  consultive  e  di  supporto
tecnico-scientifico all'attivita' clinica e di ricerca e'  costituito
il Comitato Tecnico Scientifico ai  sensi  dell'art.  6  della  legge
regionale 7/2006 e successive modificazioni  ed  integrazioni  e  dei
principi stabiliti dall'Accordo 1° luglio 2004. 
 
                              Art. 29. 
                           Norma di rinvio 
 
    1. Le norme del Capo IV del presente Titolo trovano applicazione 
    in quanto compatibili, nei confronti dei soggetti di cui all'art.
26, commam1, lettere da a) a d)