(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 2 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea Legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Sostituzione del Capo V del Titolo II della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (rdino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni). 1. Il Capo V del Titolo II della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Capo V Servizi ospedalieri Art. 26. Attivita' Ospedaliera 1. L'attivita' ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale e' svolta dalle Aziende sanitarie locali attraverso i propri Presidi ospedalieri e dai seguenti soggetti: a) IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro; b) Istituto Giannina Gaslini IRCCS; c) Ente Ospedaliero Ospedali Galliera; d) Ospedale Evangelico Internazionale. 2. I soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a d) perseguono la loro missione aziendale definendo la propria organizzazione tenendo conto: a) degli atti di programmazione regionale; b) delle funzioni di emergenza e di alta specialita' attribuite; c) della complessita' della casistica trattata; d) delle attivita' di ricerca e di didattica. 3. In particolare i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a d): a) erogano prestazioni e servizi appropriati; b) rendono coerente l'offerta aziendale con le politiche di integrazione e organizzazione a rete dell'offerta ospedaliera regionale; c) coniugano l'attivita' assistenziale con le attivita' di ricerca e didattica ai fini di una concreta applicazione dei risultati; d) perseguono economicita' ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del Fondo Sanitario Regionale attribuite. 4. I soggetti di cui al comma 1 realizzano collegamenti funzionali e forme di integrazione e di coordinamento al fine di garantire agli assistiti percorsi assistenziali di diagnosi, cura e riabilitazione integrati e tempestivi. 5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, puo' costituire nuove Aziende ospedaliere ovvero sopprimerle o modificarle. Art. 27. Assetti Istituzionali 1. Gli IRCCS, secondo i rispettivi ordinamenti, fanno parte integrante del Servizio Sanitario Regionale. 2. L'apporto delle attivita' dell'Ospedale Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale al Servizio Sanitario Regionale e' regolamentato con le modalita' di cui all'art. 4, comma 12 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La Regione stipula accordi, anche di durata pluriennale, con l'Ospedale Galliera e l'Ospedale Evangelico Internazionale con i quali sono disciplinati i rapporti con il Servizio Sanitario Regionale. 3. Agli IRCCS e agli Ospedali Galliera ed Evangelico si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge nonche' quelle previste dalle altre norme regionali in quanto compatibili con il regime giuridico-amministrativo di tali strutture. Art. 28. IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro 1. Ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'art. 42, comma 1, della legge n. 16 gennaio 2003 n. 3) e successive modificazioni ed integrazioni, e' costituite, l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro a seguito dell'accorpamento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino e dell'Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro. 2. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro ha personalita' giuridica pubblica e autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. 3. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro persegue, garantendone la complementarieta' e l'integrazione, finalita' di assistenza, cura, formazione e ricerca, prevalentemente traslazionale. 4. L'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro assicura la realizzazione della collaborazione fra Servizio Sanitario Regionale e Universita' degli Studi di Genova ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Universita', a norma dell'art. 6 della legge n. 30 novembre 1998, n 419). Art. 28-bis. Organi 1. Sono organi dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro: a) il Consiglio d'indirizzo e verifica; b) il Direttore generale; c) il Direttore scientifico; d) il Collegio sindacale; e) il Collegio di direzione. 2. Il Consiglio d'indirizzo e verifica determina, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, le linee strategiche e di indirizzo dell'attivita' dell'Istituto su base annuale e pluriennale, assicurando la coerenza della programmazione generale dell'attivita' assistenziale dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro con la programmazione didattica e scientifica dell'Universita' e verificandone la corretta attuazione: Tale organo verifica, altresi', il raggiungimento degli obiettivi di ricerca garantendo, in particolare, il perseguimento coerente e integrato delle finalita' assistenziali e di cura, di didattica e di ricerca. Il Consiglio verifica la corrispondenza delle attivita' svolte e dei risultati raggiunti dall'Istituto rispetto agli indirizzi e agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo, il Consiglio riferisce al Presidente della Regione e al Ministro della Salute. 3. Il Consiglio di indirizzo e verifica esprime parere preventivo obbligatorio in merito agli atti del Direttore generale aventi ad oggetto le determinazioni di alienazione del patrimonio, l'adozione e le modifiche del regolamento di organizzazione e funzionamento, l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio e i provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a societa', consorzi, altri enti e associazioni. 4. Il Consiglio di indirizzo e verifica e' nominato dalla Regione, resta in carica cinque anni ed e' composto da cinque membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza e professionalita'. I componenti sono designati: uno dalla Regione, uno dall'Universita' degli Studi di Genova, uno dal Ministero della Salute, uno dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 15. Il quinto membro, con funzioni di Presidente, e' nominato dalla Giunta regionale sentito il Ministero della Salute. Non possono farne parte i dipendenti dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro o della Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova, nonche' coloro che hanno rapporti di collaborazione con tali soggetti. 5. Il Direttore generale e' nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con il Rettore dell'Universita' e sentito il Ministro della Salute, tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie di cui all'art. 23 e a esso si applicano gli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 19 della presente legge. 6. Il Direttore scientifico, cui compete la responsabilita' dell'attivita' di ricerca, in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia e nei limiti delle risorse assegnate, e' nominato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di Direttori Scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS), dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione. L'incarico del Direttore scientifico e' esclusivo. 7. Sino all'emanazione dei decreti attuativi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Collegio sindacale e' nominato dal Direttore generale, resta in carica tre anni ed e' composto da cinque membri designati: due dalla Regione, di cui uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute, uno dal Rettore dell'Universita'. Resta comunque assicurata la presenza del rappresentante del Ministero della Salute, anche a seguito dell'applicazione dei suddetti decreti attuativi. 8. Il Collegio di direzione e' cosi' composto: a) il Direttore generale che lo presiede e ne determina l'attivita'; b) il Direttore scientifico; c) il Direttore sanitario; d) il Direttore amministrativo; e) i Direttori dei Dipartimenti sanitari, dei Dipartimenti ad attivita' integrata e dei Dipartimenti di ricerca; f) il responsabile dell'area infermieristica; g) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica; h) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) ad eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera f). I responsabili di cui alle lettere g) e h) sono individuati dal Direttore generale con le procedure elettive previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento. 9. Il Direttore generale si avvale del Collegio di direzione ai fini dell'integrazione tra le funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca, nonche' per il governo delle attivita' cliniche, la programmazione e valutazione delle attivita' tecnico-sanitarie. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione delle attivita' libero-professionali intramurarie e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il Direttore generale si avvale, altresi', del Collegio di direzione per l'elaborazione del programma di attivita' dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, nonche' per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi. Art. 28-ter. Organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Mrtino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro. 1. Il Direttore generale adotta il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro sulla base delle direttive regionali, nel rispetto delle previsioni di cui alle leggi nazionali e regionali e in coerenza con i principi fissati dall'Accordo 1° luglio 2004 (Atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni» di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge n. 5 giugno 2003, n. 131), sentito il Rettore dell'Universita', e lo trasmette alla Regione e al Ministero della Salute entro cinque giorni dall'adozione. 2. La Giunta regionale, entro i successivi quaranta giorni, approva il Regolamento, anche con le modifiche ritenute necessarie, acquisite le eventuali osservazioni del Ministero della Salute e previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia, da rendersi nel termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende espresso. In caso di successive modifiche ed integrazioni viene seguita la medesima procedura. 3.L'assetto organizzativo dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST -Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro deve assicurare lo svolgimento complementare e integrato delle funzioni assistenziali, delle funzioni formative e scientifiche e di ricerca nella disciplina di Oncologia e in quelle complementari ed integrate. Resta fermo quanto previsto dalla disciplina nazionale e regionale per quanto attiene all'assetto organizzativo e al funzionamento delle restanti attivita' formative, assistenziali, scientifiche e di ricerca che concorrono allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Universita'. 4. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro disciplina, anche in coerenza con le previsioni di cui al d.lgs. 517/1999, in particolare: a) le macro articolazioni aziendali; b) le modalita' di funzionamento dei Dipartimenti; c) le responsabilita', le attribuzioni e i compiti del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, dei Direttori di Dipartimento e dei dirigenti delle strutture, ivi comprese, per i dirigenti di struttura complessa, le decisioni che impegnano l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro verso l'esterno; d) l'assetto funzionale e organizzativo delle attivita' di trapianto di organi solidi e tessuti in attuazione della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60 (Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule); e) i criteri e le modalita' di affidamento della direzione delle strutture e degli uffici ai dirigenti; f) le modalita' e le procedure di contrattazione per le forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale; g) le modalita' di gestione amministrativa e contabile autonoma delle attivita' di ricerca. 5. Per la disciplina di determinate materie il Regolamento di organizzazione e funzionamento puo' rinviare, a specifici regolamenti. 6. Ai sensi dell'art. 22, il Direttore generale nomina, tra i soggetti inseriti negli elenchi di cui all'art. 23, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni. 7. Le nomine dei Direttori dei Dipartimenti ad attivita' integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, scegliendo nell'ambito di terne di nominativi proposte dai Comitati di Dipartimento e garantendo l'equilibrio numerico tra le Direzioni universitarie ed ospedaliere. Art. 28-quater. Norme di riferimento e di finanziamento dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro. 1. I rapporti tra Regione e Universita' sono regolati da un protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 12 e della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Universita' degli studi di Genova ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nulla e' innovato in materia di finanziamento delle attivita' di assistenza e di ricerca svolte dall'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro. L'attivita' di ricerca e' finanziata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 28-quinquies. Organi consultivi dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro. 1. Ai sensi dell'art. 77, la Giunta regionale individua il Comitato etico dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, di cui alla legge regionale 7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, quale sezione del Comitato etico regionale dedicata alle sperimentazioni in materia oncologica per tutto il territorio ligure. 2. Al fine di svolgere funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attivita' clinica e di ricerca e' costituito il Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dei principi stabiliti dall'Accordo 1° luglio 2004. Art. 29. Norma di rinvio 1. Le norme del Capo IV del presente Titolo trovano applicazione in quanto compatibili, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 26, commam1, lettere da a) a d)