(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2011) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della giunta  provinciale  n.  192  del  7
febbraio 2011; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                    Divieti, prezzi e pubblicita' 
 
    1. Il comma 5 dell'art.  15  del  decreto  del  Presidente  della
giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito: 
    «5.  Il  contenuto  delle   affermazioni   pubblicitarie,   anche
generiche, riguardanti prezzi, ribassi, sconti o valori  delle  merci
poste in vendita deve essere comprovato in modo  idoneo  a  richiesta
degli organi di vigilanza. Qualsiasi  forma  di  pubblicizzazione  e'
consentita, per le vendite di liquidazione e promozionali, a  partire
dal secondo giorno feriale antecedente l'inizio della singola vendita
e per le vendite di fine stagione, a partire  dal  giorno  di  inizio
delle stesse. E' in tutti i casi  ammesso  l'allestimento  del  punto
vendita, comprese le  vetrine,  anche  con  cartellini  riportanti  i
prezzi, a partire dal secondo  giorno  feriale  antecedente  l'inizio
della singola vendita. All'interno del punto vendita e nelle  vetrine
deve essere esposto un cartello bilingue ben leggibile riportante  la
data di inizio effettivo  della  vendita  straordinaria.  Le  vendite
presentate o pubblicizzate come vendite di liquidazione, speciali per
cessione, cambio gestione, chiusura, trasferimento, ristrutturazione,
di saldi, di fine stagione, di realizzo di rimanenze di  magazzino  e
tutte quelle presentate attraverso sinonimi comparativi,  superlativi
o altri nomi di fantasia, come occasioni  particolarmente  favorevoli
per gli acquirenti e comunque differenziate dalle vendite normalmente
praticate, sono soggette alle disposizioni della legge e del presente
regolamento.».