(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - parti I e II - n. 8 del 19 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Disciplina transitoria dell'abbinamento dei referendum regionali con le elezioni comunali e provinciali 1. Limitatamente all'anno 2011, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum regionali con le elezioni dei consigli comunali e provinciali e con il primo turno delle elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province, alle consultazioni referendarie si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti le elezioni amministrative. 2. Per i referendum regionali da tenersi nell'anno 2011, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), i referendum sono indetti con decreto del Presidente della Regione non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. 3. Nel caso di cui al comma 1, le operazioni di scrutinio relative alle elezioni dei consigli comunali e provinciali e alle elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio relative ai referendum regionali.