(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  Regione  Autonoma  della
          Sardegna - parti I e II - n. 8 del 19 marzo 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disciplina transitoria dell'abbinamento dei referendum regionali  con
                 le elezioni comunali e provinciali 
 
    1.  Limitatamente  all'anno  2011,  in  caso   di   contemporaneo
svolgimento dei referendum regionali con  le  elezioni  dei  consigli
comunali e provinciali e  con  il  primo  turno  delle  elezioni  dei
sindaci  e  dei  presidenti  delle   province,   alle   consultazioni
referendarie si applicano, relativamente alla durata delle operazioni
di voto e al funzionamento  dei  seggi  elettorali,  le  disposizioni
concernenti le elezioni amministrative. 
    2. Per i referendum  regionali  da  tenersi  nell'anno  2011,  in
deroga a quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  1,  della  legge
regionale 17 maggio 1957, n.  20  (Norme  in  materia  di  referendum
popolare regionale),  i  referendum  sono  indetti  con  decreto  del
Presidente della Regione  non  oltre  il  cinquantacinquesimo  giorno
precedente quello della votazione. 
    3. Nel caso di  cui  al  comma  1,  le  operazioni  di  scrutinio
relative alle elezioni dei consigli comunali  e  provinciali  e  alle
elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province  cominciano,  in
ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni  di  scrutinio
relative ai referendum regionali.