(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  Regione  Autonoma  della
          Sardegna - parti I e II - n. 9 del 21 marzo 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Composizione  dei  consigli  comunali  e  delle  giunte  comunali   e
                             provinciali 
 
    1. Fino  all'approvazione  di  una  legge  regionale  di  riforma
organica dell'ordinamento degli enti locali, per la composizione  dei
consigli  comunali  e  delle  giunte  comunali  e   provinciali   nel
territorio della Regione si applicano le disposizioni che seguono. 
    2. Limitatamente al turno delle elezioni amministrative del 2011,
per la composizione dei  consigli  comunali  continua  ad  applicarsi
l'articolo  10  della  legge  regionale  1°  luglio   2002,   n.   10
(Adempimenti conseguenti alla istituzione di  nuove  province,  norme
sugli amministratori  locali  e  modifiche  alla  legge  regionale  2
gennaio 1997, n. 4). 
    3. Il numero degli assessori  comunali  e  provinciali  non  deve
essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del  numero
dei consiglieri comunali e provinciali, computando  a  tale  fine  il
sindaco e il presidente della provincia, e comunque non  superiore  a
dodici unita'.