(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - parti I e II - n. 9 del 21 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali 1. Fino all'approvazione di una legge regionale di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali, per la composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali nel territorio della Regione si applicano le disposizioni che seguono. 2. Limitatamente al turno delle elezioni amministrative del 2011, per la composizione dei consigli comunali continua ad applicarsi l'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4). 3. Il numero degli assessori comunali e provinciali non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unita'.