IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                     Inserimento dell'art. 1-bis 
 
    1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 9  dicembre  1976,  n.  61
(Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e  norme  per
la tutela della toponomastica locale), e' inserito il seguente: 
    «Art.  1-bis.  -  1.  Le  denominazioni  ufficiali  di  villaggi,
frazioni e  altre  localita'  sono  stabilite  dal  Presidente  della
Regione con proprio decreto, previa  acquisizione  del  parere  della
commissione per la toponomastica locale di cui all'art. 1-sexies,  di
seguito denominata commissione, del parere del consiglio comunale del
comune interessato e del parere favorevole della giunta regionale. 
    2. Il Presidente della Regione adotta il decreto di cui al  comma
1 su richiesta del comune interessato o di propria iniziativa.».