IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 1-bis 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale), e' inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Le denominazioni ufficiali di villaggi, frazioni e altre localita' sono stabilite dal Presidente della Regione con proprio decreto, previa acquisizione del parere della commissione per la toponomastica locale di cui all'art. 1-sexies, di seguito denominata commissione, del parere del consiglio comunale del comune interessato e del parere favorevole della giunta regionale. 2. Il Presidente della Regione adotta il decreto di cui al comma 1 su richiesta del comune interessato o di propria iniziativa.».