(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2011) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo», con il quale lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le relative funzioni amministrative; Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha, fra l'altro, disciplinato le concessioni del demanio idrico regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide, come espressamente previsto dall'art. 1 della legge medesima; Visto in particolare l'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 17/2009, che demanda ad apposito regolamento regionale la disciplina dei criteri, delle modalita' e delle condizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico regionale; Visto il regolamento emanato con proprio decreto 29 luglio 2010, n. 0180/Pres. (Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17); Visto altresi' l'art. 14, comma 1 della citata legge regionale n. 17/2009, cosi' come modificato dall'art. 13, comma 4, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2011), ai sensi del quale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, vengono adottati, a decorrere dal 1° aprile 2011, i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'art. 6, comma 1; Ravvisata pertanto la necessita' di emanare il regolamento di cui trattasi entro il 31 marzo 2011; Preso atto che il regolamento in parola deve essere sottoposto alla valutazione del Consiglio delle autonomie locali, che esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo integrata dall'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010); Vista la deliberazione della giunta regionale n. 236 dell'11 febbraio 2011 con la quale la giunta medesima ha approvato in via preliminare il «Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17», da sottoporre al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere di cui all'art. 34, comma 2, della richiamata legge regionale n. 1/2006; Atteso che il Consiglio delle autonomie locali nella riunione n. 2 del 28 febbraio 2011 ha all'unanimita' espresso parere favorevole sulla deliberazione della giunta regionale n. 236 del il febbraio 2011, giusta estratto del processo verbale n. 7/2011 del 28 febbraio 2011; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 391 dell'11 marzo 2011 con la quale la giunta medesima ha approvato in via definitiva il regolamento di cui trattasi; Visto il «Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17»; Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO